Dal 1° ottobre anche i medici certificatori e i patronati possono inoltrare all’INPS la documentazione sanitaria per il riconoscimento dell’invalidità civile.
SOMMARIO: Valutazione degli atti;
Il nuovo servizio;
Tempistiche.
Valutazione degli atti
La legge 120″020 (c.d. decreto semplificazioni) autorizza le commissioni mediche INPS preposte all’accertamento delle minorazioni civili e degli handicap a redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione, di atti in cui sia presente la documenta<ione sanitaria adeguata ed una valutazione oggettiva.
In tal caso il cittadino può ottenere l’accertamento dell’invalidità anche senza la convocazione a visita diretta.
Prima della data del 1° ottobre, l’interessato aveva l’onere di inviare la documentazione sul portale INPS. Tale servizio può adesso essere svolto anche dai medici certificatori e dai patronati.
Il nuovo servizio
Nello specifico, dopo la compilazione del certificato medico introduttivo e fino alla conclusione dell’iter sanitario, i medici certificatori e i patronati potranno allegare la necessaria documentazione su delega dei cittadini che abbiano optato per la cosiddetta “valutazione degli atti”.
Attualmente il servizio interessa:
- le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti in territori dove l’INPS effettua accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni
- tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile. In tal caso, l’INPS invia una comunicazione 4 mesi prima della scadenza di revisione, al fine di informare il cittadino sulla possibilità di rivolgersi ai medici certificatori o ai patronati.
Tempistiche
La trasmissione sarà possibile finché l’iter di accertamento sanitario è in corso. Per le revisioni le commissioni mediche potranno richiedere anticipatamente la documentazione sanitaria ai diretti interessati. Costoro hanno 40 giorni per ottemperare. La documentazione deve essere in formato PDF e di massimo 2MB per ogni documento. In caso di esito positivo, il verbale sarà trasmesso al cittadino a mezzo raccomandata A/R. Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente, la medesima commissione procederà alla convocazione a visita diretta.