Responsabili i sanitari che violano il consenso informato dei genitori

L’omessa informazione sul trattamento cui sottoporre il minore lede il diritto dei genitori all’autodeterminazione

SOMMARIO

  • Responsabilità per violazione del diritto al consenso informato
  • Decesso di un minore per leucemia
  • Violato il diritto al consenso informato dei genitori
  • Da risarcire il diritto al consenso informato

RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL CONSENSO INFORMATO

Omettere informazioni al paziente o ai genitori, se il malato è un minore, lede potenzialmente il diritto all’autodeterminazione e quello alla salute. Entrambi sono risarcibili se si dimostrano le conseguenze dannose (Cassazione, sentenza n. 26104/2022).

DECESSO DI UN MINORE PER LEUCEMIA

Dopo la morte del proprio figlio per leucemia, i genitori agiscono in giudizio per accertare se i sanitari hanno tenuto una condotta diligente. A seguito di indagini, i due sanitari vengono ritenuti responsabili in concorso del reato di falsità materiale in atti pubblici ai sensi dell’art. 476 c.p., per aver fatto risultare analisi ami effettuate, dunque, per aver in sostanza falsificato la cartella clinica.

In sede di appello, i due sanitari, uno dei quali assolto dal reato di omicidio, vengono ritenuti responsabili del reato di falso materiale solo in relazione alla data del report di stampa e sulla scheda relativa alle analisi eseguite. Vengono, invece, assolti dalle accuse relative alle residuali ipotesi di falsità.

Ricorrono in Cassazione non solo gli imputati ma anche le parti civili e il Pm, che chiede la condanna per omicidio colposo. La causa viene rinviata in Appello e la corte sentenzia che la terapia eseguita è corretta e che i medesimi non sono, dunque responsabili per il decesso del paziente. Decesso che viene ricondotto all’insorgenza di una sepsi improvvisa. Per quanto attiene il deficit conoscitivo legato agli obblighi informativi dei sanitari viene ritenuto irrilevante rispetto all’esito letale della malattia.

VIOLATO IL DIRITTO AL CONSENSO INFORMATO DEI GENITORI

Non sono dello stesso avviso i parenti della vittima che, nel ricorrere in Cassazione, contestano con il primo motivo la violazione dell’art, 32, comma 2 della Costituzione secondo cui ” Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto per la persona umana”. I genitori non sono stati coinvolti nel percorso terapeutico del figlio, gli stessi avrebbero potuto scegliere farmaci alternativi per la cura. La mancata informazione sulla terapia ha quindi violato il diritto all’autodeterminazione nelle cure.

Si contesta anche la mancata motivazione sulla domanda risarcitoria proposta per i danni subiti a causa della falsificazione dei documenti sanitari. Il ricorrente ritiene leso il suo interesse a conoscere il contesto storico in cui si è verificata la morte del figlio.

DA RISARCIRE IL DIRITTO AL CONSENSO INFORMATO

La Cassazione accoglie i primi due motivi del ricorso. La sentenza impugnata ha in effetti violato il diritto all’autodeterminazione dei genitori, in quanto questi non sono stati coinvolti nella scelta della sperimentazione terapeutica, per offrire loro la possibilità di optare per farmaci alternativi. Ai fini del risarcimento in tema di consenso informato la Cassazione precisa i confini entro i quali cisi deve muovere:

  • in caso di omessa o insufficiente informazione riguardante un intervento che non abbia cagionato danno al paziente, nessun risarcimento è dovuto;
  • nell’ipotesi di omessa o inadeguata informazione che, pur non causando danno al paziente, impedisce di accedere a più accurati e attendibili accertamenti, il danno sarà risarcibile qualora il paziente dimostri che dalla omessa informazione sono derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di sé in termini fisici e psichici.

Ebbene, nel caso di specie il ricorrente ha correttamente censurato la sentenza impugnata in quanto con i motivi di ricorso ha riproposto che la mancanza di informativa ha leso il diritto all’autodeterminazione.

NORMATIVA

Cassazione, sentenza n. 26104/2022, art. 476 c.p., art 32, comma 2 della Costituzione.

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