Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine:
- coniuge convivente
- padre o madre
- figlio convivente
- parente o affine entro il terzo grado.
E’ possibile ricevere fino ad un massimo di DUE ANNI di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa.
Chi ha più di un familiare con disabilità grave può beneficiare del congedo per ciascuno di essi ma non può superare i 2 anni.
Il beneficio ‘ frazionabile anche a giorni e affinché non vengano conteggiate le domeniche e i giorni festivi, è necessaria la ripresa del lavoro tra un periodo e l’altro di fruizione.
L’indennità per congedo straordinario corrisponde alla retribuzione ricevuta nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo.
I periodi di congedo non sono calcolati ai fini della maturazione delle ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
Il periodo di fruizione del congedo è coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e per la misura della pensione.
Per info contatta il Centro servizi Caf, Patronato e assistenza legale su Facebook o al numero 3895406024.
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