La differenza tra le due forme di liquidazione è che il TFS è destinato solo ai dipendenti pubblici assunti fino al 31 dicembre 2000, mentre il TFS è la normale liquidazione destinata a tutti i dipendenti, pubblici e privati assunti a contratto a tempo determinato o indeterminato.
In particolare il TFS
- viene erogato ai dipendenti pubblici a tempo determinato assunti tra il 19999 e il 2000;
- viene corrisposto ai dipendenti pubblici a tempo indeterminato assunti fino al 31 dicembre 2000:
- non consente di chiedere un anticipo se si è ancora in servizio.
Quest’ultimo punto ha, tuttavia, una possibile soluzione facendo ricorso all’anticipo sul TFS che alcuni istituti di credito consentono.
Un’altra differenza tra TFS e TFR attiene alle modalità di erogazione.
TFS:
- corrisposto dopo 150 giorni per infortunio o decesso;
- dopo 12 mesi per decorrenza dei termini di età o di servizio, quindi pensionamento o scadenza di contratto;
- dopo 24 mesi per licenziamento o dimissioni,
- in un’unica rata se inferiore a 50.000 euro;
- in due rate se compreso tra i 50.000 e i 100.000;
- in tre rate se superiore ai 100.000.
Quindi, in sintesi, un dipendente pubblico ha diritto al TFR e al TFS se il rapporto di lavoro è iniziato prima del 31 dicembre 2000; altrimenti si ha diritto solo al TFR.
Se invece si tratta di un dipendente privato, la liquidazione spettante al termine del contratto è unicamente il TFR.
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