Sostegni economici per genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili a carico

Ad uno dei genitori disoccupati o monoreddito, appartenenti a nucleo familiare con un solo genitore, con figli a carico aventi disabilità non inferiore al 60%, è riconosciuto un contributo mensile massimo di €. 500,00 netti, per gli anni 2021, 2022, 2023.

Sommario

  1. Le definizioni e i criteri per l’individuazione degli aventi diritto
  2. Il contributo
  3. La domanda
  4. Decadenza e sospensione
  5. Articoli correlati
  6. Normativa

Le definizioni e i criteri per l’individuazione degli aventi diritto

Si tratta di un contributo economico per genitori disoccupati o monoreddito, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico aventi disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

Per genitore disoccupato si intende chi è privo di impiego oppure occupato ma con reddito da lavoro dipendente non superiore a €. 8.145,00€. 4.800,00 se da lavoro autonomo.

Per genitore mono-reddito si intende chi ricava tutto il proprio reddito unicamente dalla propria attività lavorativa, che sia dipendente o da lavoro autonomo, ovvero che percepisca un trattamento pensionistico.

Il nucleo familiare monoparentale è quello costituito da un solo genitore con uno o più figli a carico.

I figli a carico sono quelli che non essendo economicamente indipendenti devono essere mantenuti dai propri genitori.

Per essere a carico dei genitori i figli non devono percepire redditi propri superiori a €. 4000,00 (fino a 24 anni di età) e non superiore a €. 2.840,51 (maggiore dei 24 anni di età).Per avere diritto al beneficio i figli a carico devono avere lo stato di invalido con percentuale non inferiore al 60%.

Il contributo

Alle categorie sopra individuate viene riconosciuto un contributo mensile netto nella misura massima di €. 500,00 che è cumulabile con il reddito di cittadinanza. Il beneficio è corrisposto dall’Inps con cadenza mensile.

La domanda

A partire dal 1° febbraio 2022 è disponibile online sul sito ufficiale dell’Inps la procedura telematica per la presentazione delle domande per ottenere il beneficio, per i cittadini muniti di SPID di II livello, CIE o CNS. La domanda  deve essere presentata annualmente dal genitore, per via telematica, secondo tempi e modalità che saranno definite dall’Inps con successiva circolare.

Tra i requisiti per ottenere il riconoscimento vi è la residenza in Italia e l’Isee in corso di validità di valore non superiore a €. 3000,00.

Nella domanda è necessario indicare il codice fiscale del figlio o dei figli disabili per i quali si richiede il contributo.

Esclusivamente per l’anno di riferimento con competenza 2022 il genitore richiedente, attestando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma, può presentare domanda anche per l’anno 2021. Inoltre è necessario indicare le seguenti modalità alternative di pagamento:

  • bonifico domiciliato presso l’ufficio postale;
  • accredito su Iban (di conto corrente bancario, libretto postale o  carta ricaricabile);

Per le domande che vanno a buon fine e nei limiti di spesa previsti, si procederà all’emissione dei pagamenti con cadenza di pagamenti mensili.

Decadenza e sospensione

Si decade dal beneficio nel caso in cui vengano meno i requisiti sopra indicati, oppure in caso di:

  • decesso del figlio;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento dei figli a terzi.

Il genitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Inps il verificarsi di una causa di decadenza.

Nel caso in cui da verifiche e controlli, emerga il mancato possesso dei requisiti il beneficio sarà immediatamente revocato con richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre le sanzioni previste.

L’interruzione dell’erogazione dell’assegno è dal mese successivo a quello in cui si è verificata una causa di decadenza.Si ha invece la sospensione dell’erogazione dell’assegno nel caso in cui il figlio sia ricoverato presso Istituti, case di cura o strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione. In questi casi il beneficiario deve informare immediatamente l’Inps affinchè provveda alla sospensione dell’erogazione che durerà per tutto il periodo del ricovero.

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Normativa

D.L. 12.10.2021; D.L. n. 41/2021; L. n. 69/2021; Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020)

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