L’INPS non può effettuare trattenuta sulla pensione cat. IO

Nessuna trattenuta se viene violato il “minimo vitale”

Se l’Inps eroga somme non spettanti sulla pensione Cat. IO non può recuperarle tramite trattenuta sulla pensione stessa, se operando tale trattenuta viene violato il principio del c.d. “minimo vitale” (Sentenza Tribunale di Palermo n. 2203/2020)

L’ipotesi

Può accadere che l’Inps invii al pensionato una raccomandata con cui gli comunica di avere erogato delle somme in piùe non dovute sulla sua pensione (ad esempio a titolo di integrazione al minimo sulla pensione Cat. IO). Nella stessa comunicazione l’Inps avverte il pensionato che dalla mensilità successiva opererà una trattenuta sulla medesima pensione (ad esempio di €. 100,00).

Ebbene iniziano ad essere numerose le pronunce dei Tribunali che affermano che l’Inps non ha tale diritto.

Già è sancita con legge l’irripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebitamente erogate (art. 52 L. n. 88/89; art. 13 L. n. 412/91), a meno che non vi sia dolo del pensionato.

Ma quella sulla trattenuta viola anche il principio di salvaguardia del minimo vitale.

La trattenuta, infatti, può operarsi solo sulla prestazione che ha dato luogo all’indebita corresponsione.

Potete leggere i nostri articoli su “l’indebito previdenziale” e su “l’irripetibilità delle pensioni”:

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