Le tutele previdenziali e assistenziali per i malati oncologici

Il nostro ordinamento giuridico prevede, attraverso una speciale normativa, le tutele e prestazioni necessarie alla tutela delle persone affette da patologie oncologiche.

Sommario

  1. Introduzione
  2. Invalidità civile e Indennità d’accompagnamento
  3. Esenzione ticket
  4. Protesi, Ausilii e presidi sanitari
  5. Sussidi tecnici e informatici
  6. Assistenza specifica sanitaria
  7. Spese per l’assistenza personale
  8. Assistenza domiciliare e trasporto alle terapie
  9. Contrassegno sosta e libera circolazione
  10. Cure fuori regione e all’estero
  11. Tutela lavorativa
  12. Agevolazioni fiscali
  13. Malati stranieri
  14. Tutela della privacy
  15. Domande frequenti
  16. Normativa

Introduzione

La normativa in materia è vasta, in continua evoluzione ed aggiornamento ed è necessario, affinchè non resti inattuata, che sia conosciuta dai malati stessi, oltre 270 mila persone che ogni anno vengono colpite da patologie neoplastiche, oltre che dagli operatori.

Le prestazioni a cui si ha diritto

Invalidità civile e Indennità d’accompagnamento

I malati oncologici possono ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile ovvero dell’indennità d’accompagnamento, a seconda della gravità della patologia e di quanto il paziente abbia perso la propria autonomia e dall’esito più o meno infausto della stessa.

Per ottenere il riconoscimento di una di queste prestazioni bisogna presentare domanda d’invalidità all’Inps (può chiedersi anche il riconoscimento dello stato di handicap in virtù della L. 104/92). Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda si verrà convocati a visita medico-legale.

 Se a causa della malattia si è persa del tutto la propria autonomia e si hanno problemi di deambulazione e nello svolgimento delle proprie attività quotidiane verrà riconosciuta l’indennità d’accompagnamento e lo stato di handicap grave.

Il riconoscimento può essere temporaneo, anche solo per il periodo di sottoposizione alle cure radio-chemio terapiche.

Per approfondire andare all’articolo: “Gli aiuti economici per gli invalidi civili. Scheda di sintesi”

Esenzione ticket

Il malato di cancro ha anche diritto all’esenzione totale dal pagamento del ticket per farmaci, visite specialistiche ed esami diagnostici, nonché per eseguire la necessaria riabilitazione.

Al momento delle dimissioni dall’ospedale è fondamentale farsi rilasciare la richiesta per l’esenzione da presentare poi alla ASL di appartenenza. L’invalidità civile al 100% da diritto all’esenzione totale dal ticket per qualunque prestazione.

Per approfondire andare all’articolo: “La Legge 104/92 un rapido vademecum”

Protesi, Ausilii e presidi sanitari

I pazienti oncologici hanno diritto ad ottenere gratuitamente gli ausilii protesici nonché i presidi sanitari che possono aiutare a migliorare la qualità della vita e facilitare la cura e l’assistenza domiciliare. La domanda si presenta alla ASL di appartenenza (Ufficio protesi e ausilii).

Il Servizio Sanitario fornisce altresì la protesi mammaria esterna per le donne operate di tumore al seno.Alcuni ausilii sono forniti del tutto gratuitamente, altri invece godono del regime IVA agevolata che potrà poi essere detratta nella misura del 19% in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Sussidi tecnici e informatici

I Computer, i fax, scanner possono favorire l’autonomia delle persone disabili.Questi prodotti godono dell’acquisto con IVA agevolata che potrà poi essere detratta in sede di dichiarazione dei redditi. Per ottenere la detrazione bisogna avere: il certificato del medico curante che attesti che quel sussidio può facilitare l’autonomia e la possibilità d’integrazione del paziente disabile; il verbale d’invalidità o di handicap. Questi ausilii possono essere concessi a soggetti affetti da minorazioni motorie, visive, uditive e del linguaggio.

Assistenza specifica sanitaria

Dal reddito complessivo si può dedurre l’intero importo delle spese mediche sia generiche che di cura specifica sostenute per il familiare disabile. L’assistenza specifica è quella per esempio per gli infermieri, i terapisti, logopedisti etc.

Le spese sanitarie specialistiche sono quelle sostenute per analisi, prestazioni chirurgiche e consulenze specialistiche (solo a titolo di esempio) e danno diritto solo ad una detrazione IRPEF del 19% sulla parte che eccede €. 129,11.

Si può detrarre il 19% dell’intero ammontare della spesa sostenuta per il trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap.

Spese per l’assistenza personale

Si può dedurre parzialmente la spesa sostenuta per l’assistenza personale o familiare nonché gli oneri contributivi versati per i collaboratori domestici.

Assistenza domiciliare e trasporto alle terapie

La ASL di appartenenza eroga, su richiesta ed in collaborazione con i medici di base l’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) che consente di avere cure mediche specialistiche e infermieristiche e riabilitative a domicilio dopo la dimissione ospedaliera. Così come, per i pazienti che hanno difficoltà a recarsi presso i presidi sanitari per le cure, a seconda delle zone di residenza, sono previsti rimborsi per le spese sostenute per il trasporto o può essere fornito un servizio gratuito.

Contrassegno sosta e libera circolazione

I comuni di residenza possono rilasciare un contrassegno personale (arancione), che però è valido su tutto il territorio nazionale, per avere diritto alla sosta oppure gratuitamente nei parcheggi a pagamento negli spazi riservati in favore dei malati con ridotta capacità di deambulazione. Il contrassegno può essere rilasciato anche a tempo determinato. Il contrassegno è valido anche per circolare nelle zone a traffico limitato e in quelle pedonali.

Per approfondire andare all’articolo: “La Legge 104/92 un rapido vademecum”

Cure fuori regione e all’estero

Se le cure mediche non sono adeguatamente e tempestivamente praticabili nella propria regione, è possibile usufruire dell’assistenza sanitaria in altra regione.

E’ importante recarsi presso la propria ASL di appartenenza per verificare se la regione in cui si vive riconosce un rimborso forfetario per spese di viaggio e di soggiorno per la persona malata e un suo familiare accompagnatore.

E’ prevista anche un’assistenza sanitaria all’estero ma solo in via eccezionale e dietro richiesta congruamente motivata.Per ottenere cure e diagnosi in centri di altissima specializzazione e di cura e riabilitazione che non siano ottenibili in modo adeguato e tempestivo in Italia, bisognerà attivare una speciale procedura che cambia a seconda del tipo di assistenza e del paese in cui si vuole essere curati se all’estero.

Tutela lavorativa

Il lavoratore assente per malattia ha diritto di percepire la retribuzione o una indennità di malattia che è una prestazione economica equivalente. Ha diritto anche a continuare a maturare l’anzianità di servizio e a non essere licenziato durante il periodo in cui è in malattia (art. 2110 Codice Civile).

La legge prevede però che il periodo di conservazione del posto di lavoro (periodo di comporto) abbia un limite. Terminato il quale il datore di lavoro, se vorrà, potrà licenziare il lavoratore. La durata del periodo di comporto e del periodo in cui spetta la retribuzione intera o ridotta variano a seconda del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro in base al quale si è stati assunti.

Il lavoratore che, a causa della patologia da cui è affetto, è costretto a sottoporsi periodicamente a controlli, cure e terapie potrà godere dei permessi retribuiti della L. 104/92 di 2 ore al giorno o 3 giorni al mese, anche frazionabili. I parenti fino al secondo grado del disabile potranno chiedere un permesso fino a 3 giorni mensili per l’assistenza ed essere avvantaggiati nella scelta della sede di lavoro, così come il disabile potrà essere avvantaggiato nella scelta della sede di lavoro.

Anche il lavoratore-genitore di un figlio disabile (anche adottivo) ha diritto ad un periodo di congedo straordinario retribuito, continuativo o frazionato, per un massimo di due anni.

Inoltre la legge stabilisce il divieto di lavoro notturno per il lavoratore che ha a proprio carico un soggetto disabile grave.

La legge riconosce anche ai lavoratori del settore privato, affetti da patologie oncologiche, per i quali persista una ridotta capacità lavorativa, il diritto di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (sia verticale che orizzontale). Il lavoratore potrà rientrare nel tempo pieno qualora lo richieda.

Se poi dalla malattia derivi un’invalidità superiore al 50% il lavoratore potrà fruire ogni anno di un congedo retribuito fino a 30 giorni (anche non consecutivi) per le cure legate alla sua malattia.

Il lavoratore malato di tumore può essere assunto da imprese ed enti pubblici grazie ai posti riservati ai disabili. Inoltre avrà diritto a:

-effettuare visite mediche senza usufruire dei permessi e delle ferie, conservando così la retribuzione piena;

-passare a mansioni più adeguate alle sue condizioni fisiche e di salute;

-avere un periodo anche lungo di aspettativa non retribuita;

-optare per il part time provvisorio fin quando le condizioni di salute consentiranno la ripresa del full time.

Per approfondire andare all’articolo: “La Legge 104/92 un rapido vademecum”

Agevolazioni fiscali

I titolari di indennità d’accompagnamento e riconosciuti disabili gravi (L. 104/92), affetti da disabilità motorie, intellettive, cecità e sordomutismo hanno diritto all’applicazione dell’IVA agevolata al 4% per l’acquisito dell’auto, inoltre potranno godere della detraibilità del 19% della spesa sostenuta, nonché dell’esenzione del bollo auto e spese di trascrizione.

Per approfondire andare all’articolo: “La Legge 104/92 un rapido vademecum”

Malati stranieri

STRANIERI COMUNITARI IN ITALIA

I cittadini stranieri comunitari, lavoratori, studenti, pensionati che siano dimoranti o residenti in Italia hanno diritto all’assistenza sanitaria del SSN. I cittadini stranieri comunitari residenti all’estero che vogliono venire in Italia a curarsi lo possono fare però secondo le norme del servizio sanitario del paese d’origine combinato con la normativa comunitaria.

STRANIERI EXTRACOMUNITARI IN ITALIA

I cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno hanno diritto all’iscrizione al SSN. Se il cittadino extracomunitario non è in regola con l’ingresso o il soggiorno in Italia potrà usufruire delle cure urgenti ambulatoriali o ospedaliere (anche continuative). Se non sono in condizioni di pagare queste spese l’ente ospedaliero attiverà il codice S.T.P. (straniero temporaneamente presente) che esonera dal pagamento delle spese per i servizi sanitari di cui si è goduto. Si consiglia comunque di rivolgersi all’ufficio Stranieri o ad un patronato che si occupa d’immigrazione, al consolato o alla ASL più vicini.

Tutela della privacy

Ogni dato relativo alla persona malata e alla sua malattia sono tutelati dalla L. 196/2003 (testo unico sulla privacy). Pertanto tutti i dati non potranno essere utilizzati senza il consenso del paziente se non per scopi strettamente legati alle cure.

Normativa

D.L. 23/11/1988, n. 509; D.M. sanità 572792; L. 118/71; L. 104/92; L. 80/2006 art. 6; L. 18/80; L. 508/88; D.L. 509/88; D.M. sanità 329/99; D.L. 321/2001; Art. 2110 c.c.; Art. 2118 c.c.; Art. 42 e art 53 D.L. 151/2001; Art. 33, co. 3, L. 104/1992; D. L. 10/9/2003 n. 276 Art. 46; D.L. 25/02/2000 art. 61 art.12 bis; Art. 10 del D.L. 509 del 23/11/1988; Art. 2 comma 1 L. 26/07/1988 n. 291; D.L. 19/09/1994 n. 626; Art. 46, lett.t) D. Lgs. n. 276 del 10/9/ 2003; L. 30 del 14/02/2003 (Legge Biagi); L. n. 80/2006; L. n. 68/1999; L. n. 138 3/4/ 2001

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