Assegno temporaneo figli minori

Una prestazione a sostegno del reddito per le famiglie con figli minori e che NON hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare (A.N.F.), compresi i lavoratori autonomi

Sommario

  1. Cos’è?
  2. Chi ha diritto ad ottenerlo
  3. A quanto ammonta
  4. Come ottenerlo
  5. I requisiti per ottenerlo
  6. Come fare domanda
  7. Domande frequenti
  8. Normativa

Cos’è

Dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 le famiglie che hanno i requisiti previsti dalla legge potranno ottenere un assegno per ogni figlio minore di 18 anni (anche adottivo o in preaffido).

Chi ha diritto ad ottenerlo

Hanno diritto all’assegno temporaneo le famiglie con figli minori a carico rientranti nelle seguenti categorie (che non hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare (A.N.F.):
– lavoratori autonomi;
– disoccupati;
– coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
– titolari di pensione da lavoro autonomo;
– famiglie che hanno più i requisiti per percepire gli ANF;
– famiglie che già beneficiano del reddito di cittadinanza.
I BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA NON DEVONO PRESENTARE ALCUNA DOMANDA. LA QUOTA SPETTANTE DI ASSEGNO TEMPORANEO SARA’ AUTOMATICAMENTE CORRISPOSTA DALL’INPS.

A quanto ammonta

Ne hanno diritto le famiglie con un Isee inferiore a €. 50.000,00 e l’importo dipende dal numero dei figli e diminuisce all’aumentare del valore dell’Isee.
Inoltre:
1) l’importo mensile è differente a seconda del numero di figli minori. Se ci sono 3 figli minori è aumentato del 30%.
2) Se si ha un Isee fino a €. 7.000,00 spetta nella misura piena, fino ad azzerarsi con un Isee pari a €. 50.000,00.
3) Se ci sono figli disabili l’importo è aumentato di €. 50,00 per ciascun figlio minore disabile.
Se il nucleo familiare percepisce il reddito di cittadinanza, l’assegno temporaneo verrà calcolato sottraendo l’importo già percepito per il RdC per la quota relativa ai figli minori appartenenti al nucleo familiare.
I BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA NON DEVONO PRESENTARE ALCUNA DOMANDA. LA QUOTA SPETTANTE DI ASSEGNO TEMPORANEO SARA’ AUTOMATICAMENTE CORRISPOSTA DALL’INPS.

Come ottenerlo

L’assegno temporaneo è pagato dall’Inps mensilmente al genitore richiedente che convive con il minore.
Nel caso di genitori separati legalmente o divorziati con affido condiviso l’assegno potrà essere diviso al 50% tra i genitori a meno che non vi sia l’accordo tra i genitori per il pagamento intero in favore del genitore che convive con il minore.

I requisiti per ottenerlo

Al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il soggetto richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’U.E., o suo familiare, titolare di diritto di soggiorno ovvero cittadino di uno stato non appartenente all’U.E. ma in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato in Italia con figli a carico sino al compimento dei 18 anni;
4) essere residente in Italia da almeno 2 anni anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
5) essere in possesso di Isee (minorenni) in corso di validità di valore pari o inferiore a €. 50.000,00.
L’assegno temporaneo si può cumulare con altre misure assistenziali.
I BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA NON DEVONO PRESENTARE ALCUNA DOMANDA. LA QUOTA SPETTANTE DI ASSEGNO TEMPORANEO SARA’ AUTOMATICAMENTE CORRISPOSTA DALL’INPS.

Come fare domanda

La domanda si può presentare dal 1° luglio 2021 ed entro il 31 dicembre 2021 con le seguenti modalità:
1) servizio online sul sito www.inps.it, utilizzando le proprie credenziali;
2) contact center, chiamando il numero verde 803164 (gratuito) oppure il numero 06164164 (a pagamento);
3) recandosi presso un patronato.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno sarà riconosciuto sin dal luglio 2021. Per le domande presentate successivamente al 30 settembre 2021 la prestazione sarà riconosciuta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.
Per ogni variazione del nucleo familiare beneficiario dell’assegno dovrà essere presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla data della variazione.
I BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA NON DEVONO PRESENTARE ALCUNA DOMANDA. LA QUOTA SPETTANTE DI ASSEGNO TEMPORANEO SARA’ AUTOMATICAMENTE CORRISPOSTA DALL’INPS.

Domande frequenti

L’assegno temporaneo Inps può essere richiesto per ogni figlio disabile? No, solo per i minori di 18 anni.
L’assegno temporaneo può richiedersi solo per i figli disabili? No, per tutti i figli minori di 18 anni?
Se percepisco già il reddito di cittadinanza posso fare domanda per l’assegno temporaneo? Si, certo, è cumulabile.
L’importo dell’assegno temporaneo è fisso? No, varia a seconda del numero dei figli minori, se ci sono figli disabili, se si percepisce il RdC.
Posso fare domanda solo se sono cittadino italiano? No, anche gli stranieri Ue ed extraUE possono richiederlo a d alcune condizioni.

Normativa

Decreto-legge n. 79 del 08.06.2021 Art. 1

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