Indennizzo per i danni da trasfusioni, vaccinazioni e somministrazione di emoderivati

Lo Stato deve risarcire coloro i quali abbiano riportato gravi danni in conseguenza di alcuni trattamenti sanitari, a prescindere dal reddito

Sommario

  1. Legge 210/92 – vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati
  2. Legge 229/2005 – riconoscimento di indennizzo aggiuntivo per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni obbligatorie di cui alla Legge 210/92
  3. Legge 244/2007 – sindrome da talidomide
  4. Quale è la procedura per ottenere l’indennizzo? Come presentare la domanda?
  5. Che tipo di valutazioni farà la ASL?
  6. Cosa determinerà la valutazione della CMO?
  7. L’indennizzo corrisposto sarà rivalutato e quindi adeguato all’aumento del costo della vita?
  8. In che modo è possibile opporsi ad un esito negativo da parte delle CMO?
  9. Se anche il ricorso non andasse a buon fine quali altre vie è possibile esperire?
  10. Cosa è necessario controllare che sia stato riportato in cartella clinica a seguito di una trasfusione?
  11. Cosa si può fare in caso di cartella clinica incompleta che riporta la trasfusione ma non i codici delle sacche trasfuse? Si ha comunque diritto a chiedere l’indennizzo?
  12. Nel caso in cui nella cartella clinica non fosse riportata la trasfusione o, a seguito di richiesta, la cartella clinica risultasse smarrita cosa si può fare?
  13. Riassumendo
  14. Domande frequenti
  15. Normativa

I benefici economici sono erogati a prescindere dal reddito del richiedente, sono esenti dalle imposte sui redditi e sono cumulabili con altre eventuali provvidenze economiche percepite a qualsiasi titolo.

Legge 210/92 – vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

L’indennizzo consiste in un assegno composto da una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla legge 177/76, cumulabile con qualsiasi altro emolumento percepito, e da una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59.

Legge 229/2005 – riconoscimento di indennizzo aggiuntivo per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni obbligatorie di cui alla Legge 210/92

Ai soggetti di cui al precedente paragrafo viene riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera un ulteriore indennizzo. Esso è corrisposto nelle modalità di seguito indicate:

  • soggetto capace di intendere e di volere che non beneficia di assistenza prevalente e continuativa (l’indennizzo viene corrisposto integralmente al danneggiato);
  • soggetto capace di intendere e di volere che beneficia di assistenza prevalente e continuativa – l’indennizzo viene corrisposto per il 50% al danneggiato e per il 50% ai congiunti che prestano assistenza;
  • soggetto minore e/o incapace di intendere e di volere che beneficia di assistenza prevalente e continuativa – l’indennizzo viene corrisposto integralmente ai congiunti conviventi che prestano assistenza. Con il termine “conviventi” si intendono coloro che dall’anagrafe comunale risultano iscritti nello stesso stato di famiglia.

Legge 244/2007 – sindrome da talidomide

Lo Stato è tenuto ad indennizzare i soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e micromelia, nati dal 1959 al 1965.

L’indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio. Può richiedere l’indennizzo il:

  • soggetto capace di intendere e di volere che non beneficia di assistenza prevalente e continuativa – l’indennizzo viene corrisposto integralmente al danneggiato;
  • soggetto capace di intendere e di volere che beneficia di assistenza prevalente e continuativa – l’indennizzo viene corrisposto per il 50% al danneggiato e per il 50% ai congiunti che prestano assistenza;
  • soggetto minore e/o incapace di intendere e di volere che beneficia di assistenza prevalente e continuativa – l’indennizzo viene corrisposto integralmente ai congiunti conviventi che prestano assistenza.

Il pagamento delle singole rate viene effettuato con cadenza mensile posticipata.

Quale è la procedura per ottenere l’indennizzo? Come presentare la domanda?

La domanda per richiedere l’indennizzo va presentata alla ASL di residenza consegnando la documentazione clinica (cartella clinica da cui risulti la trasfusione o la somministrazione di emoderivati o la vaccinazione) insieme a tutte le analisi ed i certificati che testimoniano la situazione sanitaria attuale. Ai fini dell’erogazione dell’indennizzo il cittadino deve presentare una patologia in fase attiva ovvero presentare un quadro clinico di cronicità.

La domanda va presentata entro 10 anni dal momento in cui si ha la consapevolezza del danno per i soggetti che hanno contratto l’HIV ed entro 3 anni per danni conseguenti a vaccinazioni o infezioni da epatiti post-trasfusionali.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento, inoltre, decorre dal giorno in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo (Cass. SS.UU. n° 581/2008).

Che tipo di valutazioni farà la ASL?

La ASL controllerà la presenza di tutti i requisiti (rispetto dei tempi di presentazione della domanda, documentazione clinica, attestazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati ecc.). Una volta effettuata la verifica invierà la pratica alla Commissione Medico Ospedaliera Militare (CMO) che convocherà a visita il cittadino.

Cosa determinerà la valutazione della CMO?

Conclusa la procedura verrà inviato un verbale in cui è previsto l’esito di tre valutazioni:

  • se è stata rispettata la tempistica per la presentazione della domanda
  • se esiste il nesso di causalità tra la patologia e la trasfusione
  • se è presente una patologia tale da essere ricondotta ad una categoria della tabella A (tabella allegata al DPR 843/81 in cui sono indicate 8 categorie in ordine di gravità del quadro patologico).

Se le tre valutazioni saranno positive verrà corrisposto l’indennizzo; in caso contrario no.

L’indennizzo corrisposto sarà rivalutato e quindi adeguato all’aumento del costo della vita?

Al cittadino verrà corrisposto l’indennizzo e gli arretrati dalla data di presentazione della domanda alla data del pronunciamento da parte della CMO.

La sentenza della Corte costituzionale n. 293/2011 ha stabilito che l’importo dell’indennizzo vada rivalutato nella sua interezza, secondo il tasso di inflazione programmato.

In che modo è possibile opporsi ad un esito negativo da parte delle CMO?

Nel caso in cui il giudizio da parte della CMO fosse negativo e pertanto non venisse concessa l’erogazione dell’indennizzo, è possibile presentare ricorso amministrativo al Ministero della Salute entro 30 giorni dalla notifica.
Il ricorso va redatto in carta semplice ed inoltrato attraverso una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso si intenda impugnare il giudizio sanitario è bene allegare anche una relazione medico-legale o comunque una certificazione medica.
Il Ministero è tenuto ad adottare una decisione ed a comunicarla al cittadino entro 4 mesi. Se si omette di presentare ricorso amministrativo l’eventuale ricorso giudiziario diventa improcedibile.

Se anche il ricorso non andasse a buon fine quali altre vie è possibile esperire?

Nel caso di rigetto del ricorso amministrativo da parte del Ministero, il cittadino può ricorrere al giudice ordinario entro un anno dalla notifica del provvedimento oppure entro 1 anno dalla scadenza del termine di 4 mesi dalla presentazione del ricorso amministrativo nel caso in cui il Ministero non abbia dato risposta.

Cosa è necessario controllare che sia stato riportato in cartella clinica a seguito di una trasfusione?

In cartella deve essere sempre riportata l’avvenuta trasfusione ed il numero della sacca da cui proviene il sangue o il plasma trasfuso: questo permette di risalire al donatore coinvolto nell’eventuale trasmissione di malattia infettiva.

Cosa si può fare in caso di cartella clinica incompleta che riporta la trasfusione ma non i codici delle sacche trasfuse? Si ha comunque diritto a chiedere l’indennizzo?

Se si tratta di una trasfusione recente si deve chiedere immediatamente l’integrazione della cartella clinica con tali informazioni.
Se la trasfusione risale a diversi anni fa e non è possibile integrare la cartella clinica, è comunque possibile procedere con la domanda di indennizzo.
È sufficiente che sia riportata almeno l’avvenuta trasfusione; il fatto di non poter risalire al donatore non è colpa del cittadino ma responsabilità del primario del reparto e ciò non deve andare a discapito del cittadino.

Nel caso in cui nella cartella clinica non fosse riportata la trasfusione o, a seguito di richiesta, la cartella clinica risultasse smarrita cosa si può fare?

In questo caso viene a mancare uno dei requisiti indispensabili per poter accedere alla domanda di indennizzo.
Il suggerimento è di provare a farsi rilasciare una dichiarazione dalla Direzione Sanitaria dell’ospedale, poiché responsabile della conservazione delle cartelle cliniche, che attesti il ricovero e le avvenute trasfusioni. In alternativa si potrebbe procedere con una richiesta di documentazione direttamente al centro trasfusionale che, in occasione della trasfusione in oggetto, potrebbe aver tracciato la richiesta di sacche in un apposito registro; indipendente dalla cartella clinica.

Riassumendo

L’indennizzo è riconosciuto in caso di:

  • Vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
  • Indennizzo aggiuntivo per i danneggiati da complicazioni irreversibili causate da vaccinazioni obbligatorie di cui alla Legge 210/92;
  • Sindrome da talidomide.

È concesso presentando apposita domanda alla ASL di residenza consegnando la documentazione clinica.
Non è subordinato a limiti reddituali.

Domande frequenti

C’è un termine massimo entro cui presentare domanda? Si, la domanda va presentata entro 10 anni dal momento in cui si ha la consapevolezza del danno per i soggetti che hanno contratto l’HIV ed entro 3 anni per danni conseguenti a vaccinazioni o infezioni da epatiti post-trasfusionali.
Se ho redditi elevati posso chiedere il riconoscimento dell’indennizzo? Si, non è soggetto a limiti reddituali.
Se la valutazione della Commissione fosse negativa posso oppormi? Si, è possibile presentare ricorso amministrativo al Ministero della Salute entro 30 giorni dalla notifica.
Se anche questo fosse negativo? Si potrà ricorrere al giudice ordinario entro un anno dalla notifica del provvedimento oppure entro 1 anno dalla scadenza del termine di 4 mesi dalla presentazione del ricorso amministrativo nel caso in cui il Ministero non abbia dato risposta.

Normativa

Legge 210/92

Legge 229/2005

Legge 244/2007

Sentenza Corte di Cassazione SS.UU. n. 581/2008

Sentenza Corte Costituzionale n. 293/2011

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