È una prestazione economica per i soggetti in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori ai limiti indicati dalla legge
Sommario
- In cosa consiste?
- Chi può percepirlo?
- A quanto ammonta?
- Come si presenta la domanda?
- Riassumendo
- Domande frequenti
- Normativa
In cosa consiste?
È una prestazione economica, su domanda del cittadino che si trova in condizioni di bisogno economico e con redditi inferiori ai limiti indicati dalla legge. Ha sostituito la c.d. “pensione sociale”.
Chi può percepirlo?
I cittadini italiani, gli stranieri iscritti all’anagrafe del comune dove risiedono, i cittadini extracomunitari rifugiati e con permesso di soggiorno CE. Il diritto è subordinato ad un reddito basso: €. 5.977,79 all’anno se non si è sposati; €. 11.955,58 all’anno se si è sposati.
A quanto ammonta?
Per il 2020 è stato pari a €. 459,83 per 13 mensilità. Questa è la misura intera che spetta a chi non è sposato e non ha nessun reddito e ai soggetti sposati che però hanno un reddito annuo pari al totale annuo dell’assegno (€. 5.977,79). Viene pagato in misura ridotta a chi non è sposato ma ha un reddito annuo inferiore all’importo annuo dell’assegno (€. 5.977,79) e ai soggetti sposati e con reddito annuo compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’ammontare annuo dell’assegno.
Come si presenta la domanda?
Viene presentata attraverso i canali telematici Inps oppure attraverso i patronati. Una volta presentata l’importo dovuto viene pagato il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e ha carattere provvisorio perché ogni anno l’Inps verifica il possesso dei requisiti: reddito sotto le soglie indicate e la residenza. Non può essere riconosciuto in favore degli eredi, cioè il diritto termina con la morte del beneficiario.
Riassumendo
Chi ne ha diritto
- I cittadini italiani e stranieri
- 67 anni di età
- stato di bisogno economico
- cittadinanza italiana
- residenza effettiva stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale
- iscrizione all’anagrafe del comune di residenza
- permesso di soggiorno CE per lunghi periodi
Limiti di reddito
- misura intera: soggetti non sposati e senza alcun reddito
- misura intera: soggetti sposati ma con reddito annuo pari al totale annuo dell’assegno (€. 5.977,79)
- misura ridotta: soggetti non sposati ma con un reddito annuo inferiore all’importo annuo dell’assegno (€. 5.977,79)
- misura ridotta: soggetti sposati e con reddito annuo compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’ammontare annuo dell’assegno.
Redditi da considerare
- redditi soggetti a IRPEF al netto dell’imposta
- redditi esenti da imposta
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte
- redditi soggetti a imposta sostitutiva
- redditi di terreni e fabbricati
- pensioni di guerra
- rendite vitalizie INAIL
- pensioni erogate da stati stranieri
- pensioni agli invalidi civili
- assegni alimentari
Redditi da non considerare
- i trattamenti di fine rapporto
- reddito della casa di abitazione
- competenze arretrate soggette a tassazione separata
- indennità d’accompagnamento e indennità per ciechi e sordi
- assegno vitalizio agli ex combattenti
- arretrati da lavoro dipendente prestato all’estero
La domanda
- tramite i patronati
- attraverso i canali telematici Inps
Domande frequenti
C’è un termine massimo entro cui presentare domanda? No, si può sempre presentare istanza.
È richiesto un requisito anagrafico? Si, Bisogna aver compiuto 67 anni d’età
Posso presentarla personalmente? Si, attraverso i canali telematici Inps oppure attraverso un Patronato.
Quali documenti devo presentare? Tutta la documentazione reddituale annua.
Solo i redditi personali? No, anche quelli del coniuge se si è sposati.
Alla morte, l’assegno sociale è soggetto a reversibilità per gli eredi che ne hanno diritto? No, si estingue con la morte di chi ne beneficia.
Se la domanda non viene accolta? Bisogna verificare i motivi per cui non è stata accolta.
Se l’Inps ha sbagliato? Si può fare ricorso per ottenere il beneficio.
Normativa
L. n. 335/1995