Decreto ristori-bis: i congedi e i bonus baby sitting

Il Decreto Ristori-bis (D.L. n. 149/2020) contiene due previsioni interessanti per le famiglie con minori e/o con persone disabili.

Sommario

  1. Il congedo straordinario
  2. Il bonus baby-sitting
  3. Domande frequenti
  4. Normativa

Il congedo straordinario

Nelle sole “zone rosse” (cioè quelle parti del territorio nazionale caratterizzate da alto rischio e massima gravità di diffusione dei contagi da Covid-19), i genitori lavoratori dipendenti con figli frequentanti scuole secondarie di primo grado che siano state chiuse possono fare richiesta di congedo straordinario. Il congedo spetta alternativamente ai genitori (cioè o solo alla madre o solo al padre) e solo nel caso in cui non si possa ricorrere al lavoro agile. Durante il congedo viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e della copertura contributiva. La misura del congedo straordinario non può essere richiesta dai lavoratori autonomi.

Se i lavoratori dipendenti hanno figli con disabilità grave hanno diritto al congedo qualunque sia la scuola frequentata dai figli (quindi scuole di ogni ordine e grado, non solo secondarie di primo grado) e anche se ospitati presso strutture specializzate.

Se i figli disabili frequentano in presenza (DPCM 3 novembre 2020) i genitori non hanno diritto al congedo. Le domande sono presentate “a sportello” entro lo stanziamento massimo di 52,1 milione di euro. Superata quella cifra l’Inps rigetterà le domande presentate.

Il bonus baby-sitting

Il decreto Ristori-bis (Articolo 14) re-inserisce il bonus (fino a 1000 euro) per l’acquisto di servizi di baby-sitting. 

Il bonus è riservato ai lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps e/o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatori (tradotto: buona parte di lavoratori autonomi). Non sono inclusi i lavoratori dipendenti pubblici o privati. 

Riguarda solo le “zone rosse” e solo per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza e solo per i genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado (con l’eccezione sulla disabilità di cui diciamo sotto).

Inoltre, il bonus viene concesso nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia e non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

Le maglie sono un po’ più larghe nel caso di figli con disabilità grave: il bonus viene concesso quando i figli sono iscritti a scuole di ogni ordine e grado oppure sono ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020. Anche in questo caso se i figli proseguono la frequenza scolastica in presenza il bonus non spetta. E anche per il bonus la misura è condizionata da limiti finanziari: 7,5 milioni di euro. Una volta esauriti INPS rigetta le domande.

Domande frequenti

C’è un termine massimo entro cui presentare domanda? Per il momento non è previsto, ma essendo condizionata allo stanziamento di risorse, prima si presenta più speranze si hanno di ottenerlo.

Posso presentarla personalmente? Si, attraverso i canali telematici dell’Inps, oppure attraverso un patronato che indicherà tutta la documentazione necessaria.

Normativa

DPCM 24 ottobre 2020

DPCM 3 novembre 2020

Decreto Ristori

Decreto Ristori-bis.

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