Il principio di “irripetibilità” delle pensioni. Una breve guida

L’Inps può chiedere la restituzione delle pensioni già pagate?

Sommario

  1. Il diritto previdenziale. Definizione
  2. Aspetti generali
  3. L’irripetibilità delle pensioni
  4. Il caso
  5. La Cassazione sul principio di irripetibilità delle pensioni
  6. Domande frequenti
  7. Normativa

Il diritto previdenziale. Definizione

Il diritto previdenziale è il diritto che regola i modi con cui uno Stato realizza la tutela dei cittadini in condizioni di bisogno.

In particolare, il diritto previdenziale regola le prestazioni di un sistema pensionistico e individua i soggetti destinatari. Esso regola l’entità e le modalità di pagamento dei contributi previdenziali.

Aspetti generali

Il diritto previdenziale tocca aspetti della vita di ognuno di noi molto importanti (anche solo per il tempo della vita largamente dedicato all’attività lavorativa) e rappresenta ancora un ramo del diritto per il quale il cittadino, se ritiene di esser stato danneggiato nei propri diritti, non rinuncia a far valere i propri interessi. Ciò, nonostante i rischi che un contenzioso giudiziario comporta.

È’ anche vero che ciò accade perché i cittadini sanno di trovare un valido aiuto innanzitutto negli enti di patronato che, prestando un’importantissima opera di supporto in questo senso, rappresentano un sostegno fondamentale per i cittadini. Essi rappresentano, il più delle volte, l’interlocutore preliminare dell’utente/lavoratore/pensionato e forniscono un primo contatto professionale alla problematica.

L’irripetibilità delle pensioni

Le pensioni possono essere in ogni momento modificate dagli enti che le erogano in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di pagamento della stessa, ma ciò non può e non deve significare la restituzione delle somme già corrisposte, a meno che la prestazione indebita sia conseguenza di un comportamento doloso del pensionato.

La Corte di Cassazione ha sancito il cosiddetto principio generale dell’irripetibilità delle pensioni che deriva direttamente dall’applicazione dell’art. 52 L. n. 88/89.

Il caso

Il caso specifico riguarda la richiesta da parte dell’INPS della somma indebitamente percepita a titolo di pensione, corrispondente ad una maggiore retribuzione provvisoriamente attribuita ad un pubblico dipendente.

Secondo l’Inps tale maggiore retribuzione non poteva essere considerato un diritto acquisito e definitivo, proprio perché il contratto da cui derivava, era stato successivamente annullato. Sulla base di ciò, si procedeva al recupero dell’indebito pensionistico così maturato e – nel frattempo – già percepito dal lavoratore/pensionato.

La Cassazione sul principio di irripetibilità delle pensioni

La Corte ha ritenuto invece del tutto infondate tali motivazioni, rigettando la richiesta di restituzione dell’Inps.

La Sentenza si basa sull’art. 2126 c.c., secondo cui “la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione“.

L’applicazione di tale norma, rende intoccabile sia la retribuzione, sia la pensione che matura in base alla retribuzione corrisposta.

La Corte inoltre afferma che, l’art. 8 d.P.R. n. 818/57, chiarisce: “rimangono acquisiti e sono computabili agli effetti del diritto alla prestazione assicurativa i contributi per i quali l’accertamento dell’indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data in cui il versamento è stato effettuato“.

Riassumendo: quando si è percepita una somma, a titolo di retribuzione, maggiore e diversa rispetto a quella spettante, ma per una prestazione comunque realmente eseguita, non importa se il contratto alla base sia poi stato ritenuto nullo ovvero sia stato annullato, poiché ciò che conta è solo che ciò non sia dipeso da dolo dell’interessato, in tutti questi casi la pensione maturata su tali maggiori retribuzioni è perfettamente attribuita.

Se i contributi erroneamente versati NON vengano accertati come “indebito” nei 5 anni successivi al loro versamento, essi divengono definitivi e consolidati e su di essi matura un regolare diritto pensionistico.La portata innovativa della sentenza richiamata è evidente e va a tutelare la buona fede del lavoratore/pensionato che, diversamente, sarebbe illegittimamente calpestata.

Domande frequenti

Quanto tempo ho per oppormi ad una eventuale richiesta di indebito? Di solito il termine è di 5 anni, ma ovviamente prima si fa meglio è soprattutto nei casi di trattenuta sulle mensilità di pensione.

L’Inps può effettuare una ritenuta per recuperare le somme? Ovviamente la farà sui rapporti pensionistici attivi.

In caso di esito positivo di un bonario componimento o del ricorso le somme trattenute nel frattempo saranno restituite? Si certamente.

In quanto tempo si definisce il ricorso? Almeno un anno.

Le richieste di restituzione possono riguardare solo le pensioni? No. Possono riguardare tutte le prestazioni previdenziali e assistenziali (ad esempio: pensioni; Naspi; invalidità civile, indennità d’accompagnamento).

Cosa si intende per dolo dell’interessato? Si ha dolo dell’interessato in ogni caso di mancata, errata o incompleta comunicazione da parte dell’interessato di fatti che incidono sul diritto o sulla misura della prestazione e che non siano già conosciuti dall’Ente.

Normativa

Corte di Cassazione Sentenza n. 482/2017

Tribunale di foggia sezione lavoro Sentenza n. 455/2020

Art. 52 L. n. 88/89

Art. 2126 codice civile

Art. 8 d.P.R. n. 818/57

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