INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO FRUIBILE ANCHE IN CASO DI RIVOERO GRATUITO

L’indennità di accompagnamento non viene revocata se l’invalido ricoverato in struttura sanitaria ha bisogno di assistenza continua di un familiare o di altre figure professionali.

L’INPS ha chiarito che l’assegno riconosciuto dalla Legge n. 18/1980 in favore di persone impossibilitate a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, non è sospeso in caso di ricovero gratuito.

Per “ricovero gratuito” si intende quello presso strutture ospedaliere a totale carico di ente pubblico.

BASTA UN’ ATTESTAZIONE DELLA STRUTTURA SANITARIA

Esiste una procedura telematica che consente agli assistiti di comunicare all’INPS i periodi di ricovero. La dichiarazione deve essere presentata dai titolari di indennità di accompagnamento al termine del periodo di ricovero di durata superiore a 29 giorni.

Oltre alla indicazione della data di inizio e fine ricovero, alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante che la prestazione assicurata non esaurisca tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.

Nel caso in cui il ricovero avvenga in strutture per cui il paziente versa l’intera retta o parte di essa (essendo l’altra parte versata dall’ente pubblico), l’assegno di indennità è sospeso per il periodo di ricovero.

Tuttavia, la sospensione non si applica nel caso in cui il paziente invalido non abbia capacità di gestire autonomamente le funzioni biologiche essenziali e necessiti di assistenza continua di un familiare o infermiere privato che possano garantire un’assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente.

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