DISCONOSCIMENTO GIORNATE AGRICOLE

Il provvedimento dell’INPS dopo accertamento ispettivo

SOMMARIO:

  • Disconoscimento giornate lavorative in agricoltura
  • Accertamento giornate di lavoro agricolo
  • Ricorso contro il disconoscimento
  • L’onere della prova

DISCONOSCIMENTO GIORNATE LAVORATIVE IN AGRICOLTURA

Il disconoscimento di giornate lavorative in agricoltura avviene a seguito di accertamenti sul campo da parte degli ispettori che verificano l’assenza del lavoratore nelle giornate che, invece, sono state dichiarate come giornate di lavoro.

ACCERTAMENTO GIORNATE DI LAVORO AGRICOLO

Le aziende agricole, al pari di ogni altro datore di lavoro, inviano ogni 3 mesi all’INPS il modello DMAG con cui le aziende denunciano i lavoratori agricoli occupati alle proprie dipendenze e dichiarano i dati relativi alla retribuzione erogata e i compensi dovuti. Pertanto, i dati contenuti nel modello DMAG sono la base per procedere al pagamento dei contributi e sono anche funzionali ad implementare la posizione lavorativa dei dipendenti, attraverso l’iscrizione degli stessi negli elenchi nominativi trimestrali in cui sono riportate le giornate di lavoro effettivamente svolto.

L’INPS, entro il 31 maggio di ogni anno redige l’elenco nominativo annuale, pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni.

Come comunicato dall’INPS le giornate pubblicate sugli elenchi annuali certificano anche l’accredito dei contributi previdenziali e quindi l’erogazione delle prestazioni e pensioni.

Ciò significa che se il lavoratore non è in grado di dimostrare la validità delle proprie giornate di lavoro, queste non verranno calcolate ai fini pensionistici.

RICORSO CONTRO IL DISCONOSCIMENTO

Se nel consultare gli elenchi annuali, il lavoratore si accorge che non gli sono state accreditate giornate di lavoro, non può che rivolgersi ad un legale il quale, prima di presentare il caso davanti al giudice del lavoro, avrà cura di fare un accesso agli atti ispettivi e amministrativi posti in essere dall’INPS, al fine di accertare se ci sono i presupposti per proseguire l’iter giudiziale, e valutare la legittimità degli atti istruttori che hanno portato al disconoscimento delle giornate.

L’ONERE DELLA PROVA

Si ricorda che il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro agricolo. Infatti, secondo la Cassazione ( 16 maggio 2018 n. 12001), l’iscrizione nei registri annuali agevola la prova del dipendente di aver effettivamente lavorato dietro compenso. S non c’è prova dell’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa non può esservi nemmeno un rapporto previdenziale con l’INPS e quindi l’accredito dei contributi.

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