Abbattimento delle barriere burocratiche per persone affette da SLA o patologie simili

Anche chi è affetto da SLA può esercitare il proprio diritto di comunicare grazie all’uso della tecnologia eye-tracking per la firma digitale.

SOMMARIO:

  • Gli atti notarili e l’espressione della volontà;
  • Gli atti notarili;
  • Innovazioni;
  • atto pubblico informatico.

GLI ATTI NOTARILI E L’ESPRESSIONE DELLA VOLONTA’

La Convezione sui diritti delle persone con disabilità, del 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con la Legge 3 marzo 2009 n. 18, riconosce l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte.

La Convenzione impone agli Stati Membri l’adozione di tutte le misure atte a garantire l’accesso alla comunicazione, riconoscendo che comunicare è un diritto della persona malata.

GLI ATTI NOTARILI

La problematica in tema di atti notarili e testamenti pubblici era già stata sollevata dal Consiglio Nazionale del Notariato che aveva proposto di rendere più semplice la partecipazione di soggetti affetti da SLA alla contrattazione giuridica in modo da garantire al malato la possibilità di esprimere la propria volontà negoziale senza intermediari, cioè gli interpreti il cui compito è rendere comprensibile il linguaggio dei segni e dei gesti del malato.

INNOVAZIONI

Il Tribunale di Varese è stato il primo ad ammettere la possibilità di dettare il proprio testamento all’amministratore di sostegno, servendosi di un comunicatore a puntamento oculare.

Il Tribunale di Venezia è andato anche oltre. Ha ritenuto, cioè, non necessaria la nomina giudiziale di un interprete per consentire a coloro che si esprimono tramite puntatore oculare e sintetizzatore vocale, di partecipare ad atti pubblici notarili; naturalmente, previo accertamento della attendibilità dello strumento e accuratezza del sensore, ma da un punto di vista tecnico, non giuridico.

ATTO PUBBLICO INFORMATICO

Con la pronuncia del Tribunale di Venezia si è aperta la strada alla possibilità della formazione dell’atto pubblico informatico in cui la sottoscrizione viene apposta tramite un dispositivo di firma digitale e l’apposizione di un PIN che può essere composta sia con una tastiera che con un puntatore oculare. Ciò spiana ulteriormente la strada all’abbattimento delle barrire burocratiche.

Se le persone disabili hanno diritto alla stessa deburocratizzazione di ogni cittadino, il diritto alla firma deve essere garantito per ogni tipo di documento attraverso la firma digitale che ha, oggi, lo stesso valore della firma autografa.

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