Ritardo nella TAC, responsabile il medico del pronto soccorso

La responsabilità del medico è riconducibile all’omessa

ricoagulazione del paziente anziano in TAO e al ritardo della TAC

SOMMARIO

Responsabilità del medico del pronto soccorso

La vicenda processuale

Trauma con esito potenzialmente fatale

Responsabile il medico per condotta omissiva

Responsabile per il reato di omicidio colposo il medico del pronto soccorso che non ricoagula il paziente in TAO e non esegue rapidamente la TAC per monitorare la situazione. La Cassazione, con sentenza n. 32870/2022, conferma la decisione della Corte d’Appello che ha ribaltato la sentenza di assoluzione in primo grado.

La vicenda processuale

Un medico di pronto soccorso viene assolto, con un suo collega, per il reato di omicidio colposo “perché il fatto non sussiste”.Il medico in servizio presso il pronto soccorso viene imputato del reato ascritto a causa di una condotta quanto meno imprudente, se non dovuta anche ad imperizia poiché non procedeva poiché non procedeva ad una valutazione termodensitometrica e, successivamente, non procedeva ad una terapia di ricoagulazione che avrebbe potuto evitare l’evento emorragico secondario, causa della morte. Di fatto, siamo difronte ad una sottovalutazione dei dati:

  1. Paziente anziano
  2. Vittima di recente trauma cranico causato dalla caduta da una scala
  3. TAC eseguita dopo 3 ore dall’ingresso in pronto soccorso.

La sentenza di assoluzione in primo grado si basava sull’impossibilità di stabilire il nesso di causa tra la condotta del medico e la morte del paziente, non esistendo una letteratura sull’efficacia delle terapie illustrate e non poste in essere dal medico.Tale decisione viene però ribaltata in sede di Appello, dove si afferma che la somministrazione immediata della corretta terapia farmacologica e una TAC eseguita in tempi rapidi, avrebbero potuto evitare la morte del paziente.

Trauma con esito potenzialmente fatale

Il ricorso in Cassazione da parte dell’imputato si basa sulla convinzione che la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare le condizioni generali del paziente e la sua età avanzata e valutato erroneamente le lesioni riportate a seguito della caduta.Nel ricorso si contesta, altresì, la mancata considerazione delle attenuanti generiche. La Corte ha anche trascurato, nel giudizio, l’attenzione e lo scrupolo del medico nello svolgere la sua professione in pronto soccorso. Cosa, che a suo dire, implica anche il doversi occupare di altri pazienti.

Responsabile il medico per condotta omissiva

La Cassazione respinge il ricorso perché infondato. Dopo un’articolata motivazione in cui viene analizzata la posizione di garanzia del medico, lo svolgimento del giudizio contro fattuale e la responsabilità omissiva, la Cassazione considera valida la sentenza della Corte d’Appello visto che:

ha dato correttamente rilievo ai dati anamnestici del paziente riscontrabili nella cartella clinica e negli esami strumentali, dimostrando come dai piccoli focolai causati dal trauma, presenti nella prima TAC alle ore 11,28, si era sviluppata un’emorragia letale nelle ore successive, durante le quali non risultava impostata alcuna terapia;

ha evidenziato divergenze tra le percentuali esposte sulla probabilità di sopravvivenza che, comunque, si precisa, non sono unanimemente accettate dalla comunità scientifica;

ha censurato la sentenza di primo grado che ha trascurato la giurisprudenza sul sapere scientifico; ha svolto correttamente il giudizio contro fattuale dando atto che la condotta doverosa aveva inciso positivamente sul paziente, nel senso che l’evento non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato in epoca posteriore o con modalità migliorative, anche sotto il profilo dell’intensità della sintomatologia e che la ricoagulazione avrebbe ridotto la possibilità dell’espandersi dell’emorragia.

In particolare, viene rilevato che l’esecuzione della TAC avrebbe consentito di rilevare il sanguinamento e di adottare le cure necessarie per fermare l’emorragia.

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