L’indennità di frequenza

L’indennità di frequenza è una prestazione economica rivolta ai minori fino a 18 anni affetti da disabilità e diretta a favorire il loro inserimento scolastico e sociale.

Sommario

  1. Cos’è l’indennità di frequenza
  2. A chi spetta l’indennità di frequenza
  3. Decorrenza e durata
  4. Gli importi
  5. I requisiti
  6. Come si presenta la domanda
  7. Tempi di lavorazione del provvedimentoù
  8. In caso di rigetto della domanda
  9. Approfondimenti
  10. Domande frequenti
  11. Normativa

Cos’è l’indennità di frequenza

L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, finalizzata all’inserimento scolastico, riabilitativo, terapeutico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età.

A chi spetta l’indennità di frequenza

Il beneficio spetta ai cittadini minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, nonché ai minori con ipoacusia (che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz) e che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi e reddituali previsti dalla legge.

Decorrenza e durata

L’indennità viene corrisposta per un massimo di 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento terapeutico-riabilitativo e viene corrisposta solo in presenza di attestazione di frequenza di corsi scolastici, extra-scolastici e trattamenti terapeutici-riabilitativi.

Gli importi

L’indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza. Per il 2022 l’importo è di 291,69 euro mensili.

Il limite di reddito personale annuo è pari a 4.931,29 euro.

Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dal beneficiario della prestazione, dunque dal minore. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti, sempre con riferimento al reddito proprio e personale del minore.

La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

I requisiti

L’indennità di frequenza spetta a chi è in possesso dei seguenti requisiti:

  • età minore di 18 anni;
  • riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età oppure della perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz;
  • frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (anche asili nido) o di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti o di centri ambulatoriali, diurni o di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;
  • reddito personale del minore inferiore alla soglia stabilita annualmente (per il 2021 pari a 4.931,29 euro);
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio dello stato.

Come si presenta la domanda

Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto che il minore, tramite chi esercita la tutela, si rechi da un medico certificatore e chieda il rilascio del certificato medico introduttivo e della relativa ricevuta completa del codice univoco. Tale codice deve essere inserito nella domanda di accertamento sanitario che deve essere inoltrata all’Inps o attraverso il servizio “Invalidità civile – Procedure per l’accertamento del requisito sanitario (Verifiche Ordinarie INVCIV 2010)” oppure attraverso un patronato.

Una volta inoltrata la domanda per il riconoscimento dell’indennità di frequenza, l’Inps convocherà a visita medico-legale il minore presso l’apposita commissione 

Effettuata la visita l’Inps invia il verbale di accertamento dell’invalidità civile tramite raccomandata a.r. o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online dell’Inps.

Ricevuto il verbale con il riconoscimento della minorazione, il cittadino deve presentare il modulo AP70 utilizzando il servizio “Invalidità civile – Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.

Ogni anno i titolari di indennità mensile di frequenza devono inviare all’INPS (tramite il loro tutore) una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

Per quanto riguarda la scuola dell’obbligo, che va dai 6 ai 16 anni, il cittadino deve presentare una sola autodichiarazione che avrà validità per tutta la durata dell’obbligo formativo scolastico. È obbligatorio comunicare l’eventuale cessazione dalla partecipazione ai corsi scolastici, ovvero il cambio di istituto scolastico (esempio passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado).

Sia per l’invio della domanda di accertamento sanitario che per la verifica dei requisiti socio-economici (modulo AP70), il cittadino può utilizzare autonomamente i servizi online del portale INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite gli enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Potete

  • recarvi presso i nostri uffici a Cerignola (Fg) in Corso Aldo Moro n. 171/A e provvederemo noi a tutti gli adempimenti.
  • contattarci tramite whatsapp al +393929449606
  • scriverci sulla nostra pagina facebook Caf&PatronatoOnLine

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.L’Istituto procedente deve sempre indicare il responsabile del procedimento.

In caso di rigetto della domanda

Non è detto che a conclusione del procedimento di accertamento dei requisiti sanitari la commissione medico-legale dell’Inps riconosca al minore il diritto a godere dell’indennità di frequenza.

Cosa si può fare in caso di rigetto?

Entro 6 mesi da quando si è ricevuto il verbale di rigetto, si può presentare ricorso giudiziario (ex art. 445 bis c.p.c., c.d. ATP previdenziale) dinanzi al Tribunale competente per territorio.

Bisognerà farsi assistere da un legale.

Con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Domande frequenti

Come si deve procedere al compimento della maggiore età per conservare il diritto all’indennità di frequenza?

L’indennità di frequenza cessa di essere erogata con il compimento dei 18 anni d’età.

I minori titolari di indennità di frequenza, entro i sei mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, possono presentare domanda per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni (invalidità civile o se spettante indennità d’accompagnamento).

La persona disabile deve essere sottoposta nuovamente a visita per verificare se sussistano i requisiti per ottenere la pensione o l’assegno e l’indennità di accompagnamento. Si deve quindi richiedere nuovamente l’accertamento dello stato invalidante.

L’INPS procede alla liquidazione in via provvisoria delle prestazioni economiche spettanti al compimento dei 18 anni. La prestazione potrà essere confermata solamente dopo l’esito positivo del successivo accertamento sanitario e della presentazione del modello AP70 per la verifica dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.

L’indennità di frequenza è compatibile con altre prestazioni assistenziali?

L’indennità di frequenza è incompatibile con:

  • qualsiasi forma di ricovero;
  • l’indennità di accompagnamento per invalido civile totale;
  • l’indennità di accompagnamento per i ciechi totali;
  • la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
  • l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

L’indennità di frequenza è compatibile con l’indennità di comunicazione?

L’indennità di frequenza è incompatibile con: l’indennità di comunicazione, lo dice piuttosto chiaramente l’articolo 3 della Legge 11 ottobre 1990, n. 289:

“3. Incompatibilità. – 1. L’indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai minori beneficiari della speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali o della indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508. Resta salva la facoltà dell’interessato di optare per il trattamento più favorevole.”

Questo articolo è stato parzialmente corretto dall’art. 2 della legge 429/91 che ammette la cumulabilità dell’indennità di comunicazione con l’indennità di accompagnamento (ma non con quella di frequenza) per le persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, diano diritto ad entrambe le indennità.

È ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole

Indennità di frequenza è compatibile con l’indennità speciale?

L’indennità di frequenza è incompatibile con l’indennità speciale ai ciechi parziali. È prevista dall’articolo 3 della Legge 11 ottobre 1990, n. 289 che prevede a questo proposito:

“3. Incompatibilità. – 1. L’indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai minori beneficiari della speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali o della indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508. Resta salva la facoltà dell’interessato di optare per il trattamento più favorevole.”

Approfondimenti

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Normativa

L. 241/90; L. 289/90; L. 508/88; L. 406/68; l. 18/80; L. 429/91; art. 445 bis c.p.c.

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