Invalidità civile e handicap. Accertamento anche senza visita diretta

Nel Decreto Semplificazioni è stata introdotta una novità molto interessante relativa agli accertamenti degli stati d’invalidità e handicap: la possibilità di accertamento senza visita medica diretta. Vediamo i casi.

Sommario

  1. Un nuovo iter di accertamento dell’invalidità civile e handicap
  2. La semplificazione della valutazione sugli atti
  3. Il servizio online
  4. Normativa

Un nuovo iter di accertamento dell’invalidità civile e handicap

Il Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) contiene una norma importante relativa agli accertamenti degli stati d’invalidità e handicap. Normativa recepita dall’Inps con il messaggio n. 3315/2021.

Sarà più semplice e veloce definire l’iter di accertamento delle invalidità civili e dell’handicap. Infatti nei casi più gravi le commissioni mediche dell’Inps potranno decidere sulle domande d’invalidità e accertamento handicap con redazione dei verbali senza convocare a visita l’invalido.

La semplificazione della valutazione sugli atti

In base a questa semplificazione le commissioni mediche dell’Inps potranno decidere le domande d’invalidità, sia di prima istanza che di revisione, anche solo sulla base della documentazione medica depositata a corredo, purchè la documentazione sanitaria allegata sia sufficiente ed idonea ad effettuare una valutazione obiettiva. Tale valutazione “diretta” potrà essere richiesta direttamente dal cittadino qualora ritenga che la sua condizione sia evidente. In questo caso la commissione potrà procedere a tale verifica e solo se poi non ritenesse sufficiente la documentazione chiamare l’interessato a visita diretta.

Il servizio online

In seguito all’introduzione di questa nuova possibilità è stato attivato un nuovo servizio online nella sezione “invalidità civile”, basterà cliccare su allegazione documentazione sanitaria. Ciò consentirà di inoltrare in via telematica la documentazione sanitaria necessaria per far accertare la propria condizione.

Il servizio potrà essere utilizzato non solo per le nuove domande da inoltrare, ma anche da coloro i quali hanno già inoltrato domanda e sono magari in attesa della convocazione a visita o che hanno già ricevuto la comunicazione dell’Inps relativa ad una visita di revisione.

Con la documentazione sanitaria a disposizione online la commissione medica procederà alla valutazione sugli atti così come previsto dall’articolo 29-ter D.L. n. 76/20. La Commissione redigerà quindi il verbale che verrà successivamente trasmesso al cittadino a mezzo raccomandata A/R. Se invece la documentazione trasmessa non dovesse essere ritenuta sufficiente e/o non idonea a far accertare in maniera obiettiva la situazione sanitaria, la stessa commissione medica potrà convocare a visita diretta l’interessato.

Normativa

D.L. n. 76/2020;

art. 29-ter D.L. n. 76/2020

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