Vaccino anti-covid-19. Chi risarcisce gli eventuali danni

Chi subisce danni causati dal vaccino anti-Covid potrebbe avere diritto ad essere risarcito, anche se non è un vaccino obbligatorio.

Sommario

  1. Il vaccino anti covid-19 non è obbligatorio
  2. Chi subisce danni provocati dal vaccino può avere diritto ad un risarcimento
  3. Domande frequenti
  4. Normativa

Il vaccino anti covid-19 non è obbligatorio

Il vaccino anti Covid non è tra i vaccini obbligatori, tuttavia viene fortemente raccomandato e tutti i cittadini italiani vengono quotidianamente invitati ed esortati ad effettuare il vaccino stesso. Anche l’introduzione del c.d. green pass è la dimostrazione del fatto che per lo Stato italiano il vaccino anti covid va incoraggiato e appunto fortemente raccomandato.

Chi subisce danni provocati dal vaccino può avere diritto ad un risarcimento

Come abbiamo visto nell’articolo precedente, in Italia chi subisce danni permanenti a seguito di un vaccino obbligatorio può ottenere un risarcimento (un indennizzo; L. 210/92).
Il limite della L. 210/92 che limita l’indennizzo ai soli danni da vaccini obbligatori è stato superato dall’intervento della Corte Costituzionale (Sentenza n. 107/2012). La Corte Costituzionale ha infatti accomunato i vaccini obbligatori a quelli fortemente raccomandati poiché è naturale che la spinta delle autorità sanitarie, e non solo, alla vaccinazione determina nella cittadinanza un ovvio affidamento nei confronti di quanto raccomandato a tutela della salute pubblica.
Ciò, a maggior ragione, può farsi valere per ciò che concerne il vaccino anti covid, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo del green pass in Italia, necessario per il libero esercizio di alcune attività.
In virtù di questa sentenza della Corte Costituzionale la vaccinazione anti covid, pur non essendo obbligatoria, ma essendo fortemente raccomandata, nell’ipotesi in cui dovesse provocare danni permanenti, può dar luogo al diritto ad un indennizzo o risarcimento.
L’insorgere di questo eventuale diritto non sempre trova ostacolo nella sottoscrizione dei moduli sul c.d. consenso informato che le autorità sanitarie predispongono per la firma dell’assistito (C. Cassazione 27751/2013), poiché tale consenso, seppur oggetto di sottoscrizione deve essere libero e consapevole; per essere tale al paziente devono essere fornite tutte le informazioni necessarie e scientifiche riguardanti le terapie e le loro conseguenze.
Ciò che esclude il diritto al risarcimento è l’accadimento di conseguenze imprevedibili e/o esiti anomali.
Inoltre, la Corte di Cassazione (Sentenza n. 12225/2021) ha fissato il principio in virtù del quale il produttore del farmaco è responsabile dei danni procurati dal farmaco al paziente se il bugiardino reca un contenuto generico che non consente al consumatore di essere conscio dei rischi a cui va incontro con l’assunzione del farmaco stesso.
In questo caso ovviamente la richiesta di risarcimento danni andrà inoltrata non allo Stato bensì alla casa farmaceutica.
In conclusione, con riferimento a tutte le questioni legate alla pandemia e nello specifico al vaccino anti-covid, bisogna dire che esse sono ancora molto poco delineate e definite. Infatti, come sempre, saranno i tribunali a segnare le vie concrete di applicazione della legge e a vivificare la fattispecie giuridica nella vita quotidiana dei cittadini.

Domande frequenti

Il vaccino anti-covid è obbligatorio? No, ma è fortemente raccomandato.
I danni da vaccini obbligatori sono risarcibili? Si.
La risarcibilità è estesa ai vaccini fortemente raccomandati? Si.
Chi deve risarcire? Dipende, o lo Stato o la casa farmaceutica produttrice del vaccino.
La questione è ancora in evoluzione? Assolutamente si.

Normativa

Legge n. 210/92
Sentenza Corte Costituzionale n. 107/2012
Sentenza Corte di Cassazione n. 27751/2013
Sentenza Corte di Cassazione n. 12225/2021

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