Visita di revisione INPS

Come comportarsi se viene recapitata una raccomandata dell’Inps con cui l’invalido viene convocato a visita di revisione programmata o straordinaria

Sommario

  1. L’Inps può convocare a visita di revisione
  2. La revisione programmata
  3. La revisione straordinaria
  4. Cosa succede se non mi presento alla visita di revisione?
  5. In quali casi l’Inps può revocare legittimamente la prestazione assistenziale?
  6. Come posso tutelarmi?
  7. Domande frequenti
  8. Normativa

L’Inps può convocare a visita di revisione

Le visite di revisione sono assolutamente legittime. Infatti le condizioni di salute di una persona, oggetto di tutela e protezione con il riconoscimento del beneficio assistenziale o previdenziale erogato dall’Inps, sono ovviamente suscettibili di modifica nel tempo (possono migliorare o peggiorare) e dato che non esiste un diritto “permanente” alla “rendita” e/o al trattamento pensionistico, allora possono verificarsi 2 situazioni fondamentali per i cittadini.

La revisione programmata

Se il riconoscimento del beneficio assistenziale è “temporaneo”, esiste già nel verbale della commissione medica una data di riferimento per una visita di revisione “programmata”. In tal caso non occorre presentare una nuova domanda amministrativa, ma occorre attendere la convocazione a visita.

E’ bene ricordare che in attesa di eventuali visite di revisione gli invalidi civili già riconosciuti tali in virtù di verbali che siano oggetto di revisione conservano tutti i diritti riconosciuti dai verbali d’invalidità di cui sono in possesso (L. n. 114/2014).
Tale Legge 114/2014 sancisce un vero e proprio diritto soggettivo alla conservazione di tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura (almeno fino alle risultanze della visita di revisione).

La revisione straordinaria

Se invece il riconoscimento del trattamento assistenziale attualmente in corso è a tempo indeterminato, si avrà una “revisione straordinaria”.

Cosa succede se non mi presento alla visita di revisione?

Ovviamente, in caso di assenza ingiustificata alla visita di revisione, scatta la “sospensione” del trattamento, a cui fa seguito il formale e definitivo provvedimento di “revoca” del beneficio. In quest’ultimo caso, andrà eventualmente ripresentata una nuova domanda amministrativa ed occorrerà dimostrare ex novo il possesso del requisito sanitario richiesto, oltre agli ulteriori elementi socio-economici per fare sorgere nuovamente il diritto alla prestazione assistenziale.

In quali casi l’Inps può revocare legittimamente la prestazione assistenziale?

L’Inps non può revocare la prestazione erogata se non accerta un miglioramento delle condizioni sanitarie che furono poste alla base del precedente riconoscimento. L’oggetto della verifica è effettivamente la “permanenza” delle condizioni sanitarie (all’epoca riconosciute) e non una “nuova” valutazione del grado di compromissione complessiva delle condizioni sanitarie.

L’Inps non può sopprimere il beneficio in presenza delle medesime condizioni (anche sanitarie, per quello che qui interessa) che erano state ravvisate e che avevano portato alla concessione del beneficio. Condizioni che non possono essere diversamente valutate.

Ma come deve reagire il Cittadino per tutelarsi e non dover necessariamente incappare in un possibile lungo contenzioso con drammatici e possibili risvolti di sospensione del trattamento e talvolta anche di restituzione di somme già fruite a titolo di assegni e/o indennità?

Come posso tutelarmi?

Innanzitutto, è opportuno conservare con cura almeno una copia del verbale d’invalidità (o della sentenza o decreto di omologa con relazione del C.T.U.se il riconoscimento è avvenuto in tribunale) e di tutta la documentazione sanitaria già esaminata dalla Commissione (o dal C.T.U. del tribunale) e che ha determinato la concessione del beneficio, soprattutto se già si conosce la data di revisione “programmata”. Questo consente infatti in sede di visita di revisione di procedere al “raffronto” delle condizioni sanitarie. Considerate poi che le stesse malattie, specie se coperte da riconoscimento del tribunale, non possono essere valutate diversamente.

Inoltre, è assolutamente necessario conservare tutti i certificati e referti di tutte le visite di controllo effettuate nel tempo (dalla prima visita di riconoscimento in poi), in modo da poter dimostrare che non vi è stato miglioramento, ma che anzi sono intervenuti aggravamenti e/o nuove patologie concorrenti!

Domande frequenti

L’Inps ha sempre il diritto di convocare a visita di revisione? Si, può farlo.
Anche in caso di riconoscimento del beneficio con provvedimento giudiziale? Si.
Nel caso di revisione programmata devo presentarmi io a visita nel mese indicato? No, bisogna attendere la convocazione dell’Ente e presentarsi nel giorno e all’ora indicate.
Se non mi presento? La prestazione viene sospesa, fino alla revoca definitiva.
Posso chiedere di rinviarla ad altro giorno? Si certo, certificando l’impossibilità a presentarsi nel giorno di convocazione.
In quali casi mi può essere revocata la prestazione? Solo in caso di reale ed effettivo miglioramento delle patologie a causa delle quali mi era stato riconosciuto il beneficio.
Se in sede di visita di revisione mi viene revocato il beneficio posso oppormi? Certo, presentando ricorso giudiziario al Giudice del lavoro competente per territorio entro 6 mesi dalla comunicazione del verbale di revisione.

Normativa

Legge 114/2014
D.L. 90/2014

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