Assegno di maternità per le disoccupate

Le madri disoccupate possono richiedere ai propri comuni di residenza questo assegno a sostegno del reddito che viene erogato in un’unica soluzione ed è alternativo rispetto alla maternità erogata dall’INPS alle madri che lavorano

Sommario

  1. Cos’è
  2. A chi spetta
  3. Quanto spetta
  4. La domanda
  5. Domande frequenti
  6. Normativa

Cos’è

È un sostegno economico che le madri disoccupate possono richiedere ai propri comuni di residenza e che verrà erogato dall’Inps in favore della mamma in unica soluzione con accredito su c/c bancario, postale o libretto.
È una misura a sostegno del reddito alternativa rispetto alla maternità erogata dall’Inps alle madri che lavorano anche precarie.

A chi spetta

Hanno diritto a percepirlo le madri cittadine italiane, dell’U.E. o non UE purché in possesso di titolo di soggiorno al momento del parto o dell’ingresso in famiglia del bambino. È riservato alle madri disoccupate o casalinghe che NON lavorano purché rientranti in determinati limiti di reddito (andrà richiesto l’Isee ad un caf).

Quanto spetta

L’importo complessivo è di €. 1.545,55, se si tratta di mamma non lavoratrice. Se si tratta di mamma lavoratrice, l’importo verrà corrisposto per intero solo se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità Inps oppure la retribuzione. Se l’indennità di maternità Inps oppure la retribuzione sono di importo superiore all’assegno viene corrisposta la differenza. L’assegno spetta per ciascun figlio, quindi ad esempio in caso di parto gemellare l’importo è moltiplicato per ciascun nato.

La domanda

La domanda va presentata al proprio comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del bambino.

Domande frequenti

L’assegno di maternità dei comuni è cumulabile con altre prestazioni? Si, ma entro certi limiti e a determinate condizioni.
È soggetto a limiti di reddito? Si.
È riconosciuto per ciascun figlio o è cumulativo? È riconosciuto per ciascun nato.
La domanda va presentata all’Inps? No, direttamente al proprio comune di residenza.
Posso presentarla online? Ciascun comune ha predisposto i propri moduli da compilare e i propri canali di presentazione.
Devo munirmi di Isee? Assolutamente si, Isee in corso di validità.
A chi posso rivolgermi per il rilascio dell’Isee? Ad un caf.
L’importo dell’assegno è fisso? No, varia a seconda delle prestazioni economiche godute.
Posso fare domanda solo se sono cittadino italiano? No, anche gli stranieri Ue ed extraUE possono richiederlo ad alcune condizioni.

Normativa

Decreto Lgs. n. 151/2001 Art. 74

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