Accompagnamento anche se l’inabile può camminare

Anche per l’invalido che può deambulare c’è il diritto all’accompagnamento. Anche se affetto da malattie psichiche.

Sommario

  1. L’incapacità alla deambulazione non è requisito indispensabile per ottenere l’indennità d’accompagnamento
  2. Le malattie psichiche sono valutabili ai fini della richiesta dell’indennità d’accompagnamento
  3. Le finalità dell’indennità d’accompagnamento
  4. L’iter amministrativo
  5. Il ricorso giudiziario dinanzi al Giudice del Lavoro
  6. Domande frequenti
  7. Normativa

L’incapacità alla deambulazione non è requisito indispensabile per ottenere l’indennità d’accompagnamento

I soggetti inabili ma che sono comunque in grado di deambulare autonomamente possono ottenere il riconoscimento dell’indennità d’accompagnamento. Il requisito minimo richiesto è che non siano in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.

Le malattie psichiche sono valutabili ai fini della richiesta dell’indennità d’accompagnamento

Per ottenere l’indennità d’accompagnamento, anche se l’inabile è in grado di deambulare può essere sufficiente che sia affetto da infermità psichica.

Ad esempio, si ha diritto all’accompagnamento quando è necessaria l’assistenza per qualsiasi acquisto nei negozi, di avere preparati i cibi e che siano serviti, oltre che di aiuto in ogni operazione di governo della casa. Vale a dire quando il quadro assistenziale del malato è del tutto compromesso.

Le finalità dell’indennità d’accompagnamento

L’indennità d’accompagnamento è una prestazione assistenziale del tutto peculiare in cui l’intervento assistenziale non è rivolto al sostentamento dei soggetti minorati, bensì principalmente a sostenere il nucleo familiare affinché si faccia carico dell’inabile, evitando il ricovero in istituti di cura e assistenza a così diminuendo la relativa spesa sociale. Si configura la necessità di assistenza in rapporto alla salvaguardia della dignità del disabile come persona (Cass. n. 25225/2014).

L’iter amministrativo

Per il riconoscimento dell’indennità d’accompagnamento bisogna presentare la domanda amministrativa all’Inps tramite un Patronato. La Commissione Medica Invalidi Civili fisserà una visita medica per la verifica delle patologie e delle minorazioni di cui il richiedente è affetto.

L’indennità ammonta a circa €. 520,00 al mese per 12 mesi l’anno (rivalutata ogni anno). Non esistono limiti di reddito per il riconoscimento di questo beneficio.

Il ricorso giudiziario dinanzi al Giudice del Lavoro

Se la Commissione Invalidi non riconosce il diritto all’indennità d’accompagnamento e quindi nega la concessione della prestazione economica? Anche in questo caso esiste uno strumento di tutela: il ricorso giudiziario, da presentare entro sei mesi dalla comunicazione del verbale.

Domande frequenti

C’è un termine massimo entro cui presentare domanda? No, si può sempre presentare istanza.

Anche i minori di 18 anni possono presentare domanda? Si

Posso presentarla personalmente? No, solo attraverso un Patronato.

Quali documenti devo presentare? Tutta la documentazione medica che certifica le patologie di cui si soffre.

E per i limiti di reddito? Non ci sono limiti reddituali da verificare.

Se la Commissione Invalidi mi comunica il verbale di rigetto quanto tempo ho per presentare ricorso giudiziario? Sei (6) mesi dalla comunicazione del Verbale.

Normativa

Sentenza Corte costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

Articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222

L. 104/92

L. 18/80

L. 508/88

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