Permessi legge 104/92: si può partecipare ad un convegno?

Non vi è abuso nell’utilizzo dei permessi retribuiti L. 104/92 se il lavoratore partecipa a un convegno sulla patologia di cui soffre il genitore malato

SOMMARIO

  1. Utilizzo dei permessi retribuiti L. 104/92
  2. Abuso dei permessi retribuiti L. 104/92
  3. La vicenda processuale
  4. Domande frequenti
  5. Normativa

Utilizzo dei permessi L. 104/92

I permessi retribuiti dal lavoro sono previsti dall’art. 33 comma 3 L. 104/92 in favore di coloro i quali hanno necessità di assistere familiari con disabilità gravi. Il beneficiario può assentarsi dal lavoro solo per esigenze strettamente legate alla necessità di assistere il familiare disabile. In mancanza di questo requisito vi è abuso nell’utilizzo del permesso.

La ha riaffermato la Corte di Cassazione con Sentenza n. 12032/2020.

Non vi è abuso nell’utilizzo dei permessi retribuiti della L. 104/92 quando il lavoratore utilizza anche solo una parte dei permessi dal lavoro per partecipare a conferenze o seminari che si occupano della malattia di cui soffre il genitore.

Infatti, secondo la legge, l’utilizzo dei tre giorni di permesso mensile retribuito (previsto dall’art. 33 della legge 104/1992) e la relativa assenza dal lavoro deve essere collegato all’esigenza di assistere il disabile. L’assistenza però può essere prestata in tanti modi diversi, anche svolgendo attività di tipo amministrativo e pratico, purché nell’interesse del soggetto assistito.

Abuso dei permessi retribuiti L. 104/92

Se invece il dipendente utilizza il beneficio per occuparsi di esigenze personali e che non riguardano il disabile, allora vi è abuso di tale diritto.

Se le ore di permesso retribuito vengono utilizzate per partecipare a conferenze che hanno come argomento le patologie di cui soffre il disabile che si assiste non si può parlare di abuso perché quell’attività è comunque svolta nell’interesse del disabile stesso e non per esigenze personali. Questo è ciò che ha chiarito la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 23434/2020

La vicenda processuale

La vicenda processuale ha inizio con il licenziamento di una dipendente motivato per abuso dei permessi previsti dall’art. 33 della legge n. 104/1992. In primo grado il licenziamento viene dichiarato legittimo. La dipendente fa appello alla sentenza di primo grado e la Corte d’Appello dichiara illegittimo il licenziamento, perché è stato dimostrato che la dipendente si è recata all’’incontro di formazione sul malato di Alzheimer nel pomeriggio di un solo giorno. Ritenendo non esistente l’abuso dei permessi la Corte dichiara l’illegittimità del licenziamento.

La società datrice di lavoro ricorre in Cassazione, sostenendo che l’utilizzo dei permessi previsti per i familiari di soggetti portatori di handicap “impone, al familiare, attività assistenziali in senso lato sanitario o, comunque, per attività di sostegno, che si pongono in relazione diretta con le esigenze assistenziali e di vita del disabile” e non per soddisfare esigenze personali di chi assiste.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso con l’Ordinanza n. 23434/2020.

La Cassazione chiarisce che l’utilizzo dei tre giorni di permesso mensile retribuito (art. 33 L. 104/92) e la relativa assenza dal lavoro devono essere collegati all’esigenza di assistere il disabile. Tale assistenza può essere prestata con forme e modalità diverse, anche svolgendo incombenze di tipo amministrativo e pratico, purché nell’interesse del soggetto assistito. Come tale ritenendo che anche la frequenza di un corso sulla conoscenza della malattia da cui è affetto il disabile sia nell’interesse del disabile stesso e non certo per interessi personali.

La Corte si era già pronunciata sulla questione con Sentenza n. 19580/2019 e 12032/2020, precisando che “soltanto ove venga a mancare del tutto il nesso tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e di buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo che genera la responsabilità del dipendente. “Il dipendente viola i principi di buona fede e correttezza nei confronti del datore di lavoro e dell’Ente previdenziale soltanto se si avvale del beneficio per occuparsi di esigenze diverse e personali.

Domande frequenti

Quando posso ottenere i permessi retribuiti della L. 104/92? E’ necessario presentare domanda amministrativa all’Inps per il riconoscimento della L. 104/92.

In caso di riconoscimento della L. 104/92 ho sempre diritto ai permessi retribuiti? No, soltanto nel caso di riconoscimento dell’Handicap grave.

A chi si presenta la domanda? Alla Commissione Inps competente per territorio.

Posso presentarla solo per la necessità di assistere un parente disabile? No, si può presentare anche per le esigenze assistenziali personali.

Quale documentazione allegare? La documentazione medica che dimostri le necessità di assistere o di essere assistita.

Deve esserci anche il riconoscimento di un’invalidità? Si, poiché dall’invalidità, più o meno grave, derivano le necessità assistenziali.

In quanto tempo si definisce la pratica amministrativa? Pochi mesi.

E se mi viene rigettata? Si può fare ricorso presso il Giudice del lavoro entro sei mesi dalla comunicazione del verbale di rigetto.

C’è un termine massimo entro cui presentare domanda? No, si può sempre presentare istanza.

Ci sono limiti reddituali? No, assolutamente.

Normativa

L. n. 104/92

Ordinanza Corte di Cassazione n. 23434/2020

Corte di Cassazione Sentenza n. 19580/2019

Corte di Cassazione n. 12032/2020

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