L’assegno sociale

È una prestazione economica per i soggetti in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori ai limiti indicati dalla legge

Sommario

  1. In cosa consiste?
  2. Chi può percepirlo?
  3. A quanto ammonta?
  4. Come si presenta la domanda?
  5. Riassumendo
  6. Domande frequenti
  7. Normativa

In cosa consiste?

È una prestazione economica, su domanda del cittadino che si trova in condizioni di bisogno economico e con redditi inferiori ai limiti indicati dalla legge. Ha sostituito la c.d. “pensione sociale”.

Chi può percepirlo?

I cittadini italiani, gli stranieri iscritti all’anagrafe del comune dove risiedono, i cittadini extracomunitari rifugiati e con permesso di soggiorno CE. Il diritto è subordinato ad un reddito basso: €. 5.977,79 all’anno se non si è sposati; €. 11.955,58 all’anno se si è sposati.

A quanto ammonta?

Per il 2020 è stato pari a €. 459,83 per 13 mensilità. Questa è la misura intera che spetta a chi non è sposato e non ha nessun reddito e ai soggetti sposati che però hanno un reddito annuo pari al totale annuo dell’assegno (€. 5.977,79). Viene pagato in misura ridotta a chi non è sposato ma ha un reddito annuo inferiore all’importo annuo dell’assegno (€. 5.977,79) e ai soggetti sposati e con reddito annuo compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’ammontare annuo dell’assegno.

Come si presenta la domanda?

Viene presentata attraverso i canali telematici Inps oppure attraverso i patronati. Una volta presentata l’importo dovuto viene pagato il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e ha carattere provvisorio perché ogni anno l’Inps verifica il possesso dei requisiti: reddito sotto le soglie indicate e la residenza. Non può essere riconosciuto in favore degli eredi, cioè il diritto termina con la morte del beneficiario.

Riassumendo

Chi ne ha diritto

  1. I cittadini italiani e stranieri
  2. 67 anni di età
  3. stato di bisogno economico
  4. cittadinanza italiana 
  5. residenza effettiva stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale
  6. iscrizione all’anagrafe del comune di residenza
  7. permesso di soggiorno CE per lunghi periodi

Limiti di reddito

  1. misura intera: soggetti non sposati e senza alcun reddito
  2. misura intera: soggetti sposati ma con reddito annuo pari al totale annuo dell’assegno (€. 5.977,79)
  3. misura ridotta: soggetti non sposati ma con un reddito annuo inferiore all’importo annuo dell’assegno (€. 5.977,79)
  4. misura ridotta: soggetti sposati e con reddito annuo compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’ammontare annuo dell’assegno.

Redditi da considerare

  1. redditi soggetti a IRPEF al netto dell’imposta
  2. redditi esenti da imposta
  3. redditi soggetti a ritenuta alla fonte
  4. redditi soggetti a imposta sostitutiva
  5. redditi di terreni e fabbricati
  6. pensioni di guerra
  7. rendite vitalizie INAIL
  8. pensioni erogate da stati stranieri
  9. pensioni agli invalidi civili
  10. assegni alimentari

Redditi da non considerare

  1. i trattamenti di fine rapporto
  2. reddito della casa di abitazione
  3. competenze arretrate soggette a tassazione separata
  4. indennità d’accompagnamento e indennità per ciechi e sordi
  5. assegno vitalizio agli ex combattenti
  6. arretrati da lavoro dipendente prestato all’estero

La domanda

  1. tramite i patronati
  2. attraverso i canali telematici Inps

Domande frequenti

C’è un termine massimo entro cui presentare domanda? No, si può sempre presentare istanza.

È richiesto un requisito anagrafico? Si, Bisogna aver compiuto 67 anni d’età

Posso presentarla personalmente? Si, attraverso i canali telematici Inps oppure attraverso un Patronato.

Quali documenti devo presentare? Tutta la documentazione reddituale annua.

Solo i redditi personali? No, anche quelli del coniuge se si è sposati.

Alla morte, l’assegno sociale è soggetto a reversibilità per gli eredi che ne hanno diritto? No, si estingue con la morte di chi ne beneficia.

Se la domanda non viene accolta? Bisogna verificare i motivi per cui non è stata accolta.

Se l’Inps ha sbagliato? Si può fare ricorso per ottenere il beneficio.

Normativa

L. n. 335/1995

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