L’amministrazione di sostegno

L’amministrazione di sostegno è un istituto giuridico rivolto ad assistere i soggetti la cui capacità di agire risulti anche solo in parte compromessa

Sommario

  1. Le finalità dell’amministrazione di sostegno
  2. Chi può beneficiare dell’amministrazione di sostegno
  3. Come si richiede l’amministrazione di sostegno
  4. La nomina dell’amministratore di sostegno
  5. La scelta dell’amministratore di sostegno
  6. Il giuramento
  7. Il contenuto del decreto
  8. La nomina d’ufficio
  9. Il reclamo contro la nomina
  10. La revoca dell’amministratore di sostegno
  11. Domande frequenti
  12. Normativa

Le finalità dell’amministrazione di sostegno

Con l’amministrazione di sostegno si assicura una tutela efficace a persone che, anche se non sono nella condizione di dover essere del tutto interdette o inabilitate, non sono comunque in grado di svolgere in completa autonomia tutte le attività della vita quotidiana.

In particolare, l’articolo 1 della Legge 6/2004 afferma che la funzione dell’Amministrazione di Sostegno è quella di “tutelare … le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire”.

Chi può beneficiare dell’amministrazione di sostegno

Possono beneficiare dell’amministrazione di sostegno tutte le persone che, a causa di infermità o di una qualsiasi minorazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche soltanto parziale o temporanea, di gestire i propri interessi.

Quindi, ad esempio, i disabili, gli anziani, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i detenuti e alcune categorie di malati (compresi ad esempio i malati terminali o le persone colpite da ictus cerebrale).

Secondo quanto stabilito dall’art. 404 del Codice civile “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.

Come si richiede l’amministrazione di sostegno

La nomina dell’amministratore di sostegno si chiede presentando un ricorso presso l’Ufficio del Giudice Tutelare, dinanzi il Tribunale civile competente per territorio.

Possono presentare ricorso la persona interessata (c.d. beneficiario) anche se incapace, i familiari dell’interessato entro il 4°grado di parentela; gli affini dell’interessato entro il 2°grado; il Pubblico Ministero, il tutore legale dell’interessato; il curatore legale dell’interessato.

Per quanto riguarda la procedura per la presentazione del tale ricorso, non è necessaria l’assistenza da parte di un avvocato: viene semplicemente presentato presso il Giudice Tutelare competente per il luogo di residenza del beneficiario. Nel caso, piuttosto frequente, in cui la persona interessata sia ricoverata presso una struttura di qualsiasi tipo (ospedale, casa di cura o altro) si fa riferimento al luogo della sede della struttura dove si trova ricoverato il beneficiario.

La nomina dell’amministratore di sostegno

Una volta depositato il ricorso, l’Amministratore di Sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare. Va specificato che, nel caso in cui i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, siano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna e giustificare l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono essi stessi tenuti a presentare al giudice tutelare il ricorso per la richiesta dell’Amministrazione di Sostegno o, in ogni caso, ad attivarsi per informare il Pubblico Ministero. Tuttavia, nessuno di questi soggetti può venire nominato per ricoprire la funzione di Amministratore di Sostegno.

La scelta dell’amministratore di sostegno

Vediamo ora i criteri con i quali il giudice tutelare procede alla nomina dell’Amministratore di Sostegno. Innanzitutto, va sottolineato che la scelta dell’Amministratore di Sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e la tutela degli interessi della persona del beneficiario.

L’amministratore di sostegno può essere indicato dallo stesso interessato (beneficiario) mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico, oppure, in presenza di gravi motivi, il Giudice Tutelare può individuare un amministratore di sostegno diverso, motivando la scelta. In questo ultimo caso può essere designata anche una persona estranea al beneficiario, purché possieda le caratteristiche e la professionalità necessarie. Nel caso in cui non sia indicata una scelta, il giudice deve preferire il coniuge o la persona stabilmente convivente oppure, il genitore, fratello o sorella o comunque parenti entro il quarto grado. Comunque, nella scelta il giudice è tenuto a dare sempre la precedenza ai parenti più stretti a cominciare dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente con il beneficiario.

Inoltre, ogni persona può designare più di un Amministratore di Sostegno, purché i soggetti indicati siano indicati in base ad un ordine di priorità. La priorità serve ad affidare l’incarico al secondo amministratore designato, nel caso di non disponibilità del primo. Si viene quindi così a stabilire anche una prevalenza nelle decisioni: in caso di divergenze rispetto alle decisioni da adottare, sarà prevalente la decisione del primo Amministratore di Sostegno rispetto a quello designato in subordine.

In questi casi, il Giudice Tutelare segue il seguente ordine di priorità:

·      il coniuge che non sia separato legalmente

·      la persona stabilmente convivente

·      il padre, la madre

·      il figlio

·      il fratello o la sorella

·      il parente entro il quarto grado

·      il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il giuramento

L’amministratore di sostegno dopo la nomina deve prestare giuramento di fedeltà e diligenza nel compiere gli atti di competenza.

Il decreto deve quindi essere trasmesso entro 10 giorni all’ufficio di stato civile del comune di residenza del beneficiario per l’annotazione sui registri di stato civile e a margine dell’atto di nascita.

L’Amministratore di Sostegno non riceve alcun compenso, ma soltanto un rimborso delle spese e, in alcuni casi, un equo indennizzo stabilito dallo stesso Giudice Tutelare, in relazione al tipo di attività prestata.

Il contenuto del decreto

Nel decreto di nomina il giudice deve indicare le generalità del beneficiario e dell’amministratore. Deve indicare inoltre la durata, i poteri e gli atti che può compiere l’amministratore e gli atti che il beneficiario può compiere da solo, i limiti alle spese per l’amministratore e il lasso temporale in cui deve riferire al giudice circa l’incarico svolto. Avverso il decreto si può proporre opposizione alla Corte d’Appello.

La nomina d’ufficio

Ci possono essere casi in cui è necessario procedere d’ufficio alla nomina di un amministratore di sostegno. Ciò può avvenire in caso di inattività dei diversi soggetti privati legittimati, in particolare dello stesso beneficiario. Va sottolineato che il giudice competente può nominare a priori l’Amministratore di Sostegno, agendo quindi in previsione di una futura incapacità di agire da parte di colui che presenta la richiesta e indicando la persona che avrà cura della persona e del patrimonio del richiedente.

Il reclamo contro la nomina

È possibile presentare reclamo contro la nomina da parte del Giudice Tutelare, da presentare alla Corte d’Appello (Art. 739 c.p.) e, in caso di esito non soddisfacente, alla Cassazione contro il decreto della Corte d’Appello.

La revoca dell’amministratore di sostegno

Inoltre, l’incarico dell’Amministrazione di sostegno può essere revocato quando ne vengono meno i presupposti che ne hanno generato la necessità o quando esso si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

Si cita in particolare l’articolo 413 del c.c., in base al quale: “Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare”.

La decadenza della funzione non può, tuttavia, essere automatica, salvo che non si tratti di nomina a tempo determinato, e deve essere disposta dal Giudice Tutelare con apposito decreto e soprattutto a seguito di specifica istanza da parte dell’interessato, del suo amministratore o degli altri soggetti interessati.

Domande frequenti

Posso presentare personalmente il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno? Si, non è indispensabile l’assistenza di un legale. Tuttavia, è consigliato farsi assistere da un avvocato, essendoci profili tecnico-legali da non sottovalutare.

Quali documenti devo presentare? Tutta la documentazione medica che certifica le disabilità e patologie di cui si soffre il beneficiario.

Normativa

Legge n. 6/2004

Art. 404 del Codice civile

Art. 739 c.p.

Art. 413 c.c.

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