La cartella di pagamento dell’INPS si prescrive in 5 anni

La cartella di pagamento dell’Inps si prescrive in cinque anni. Lo conferma anche la Cassazione.

Sommario

  1. Cartelle di pagamento Inps
  2. Riscossione coattiva
  3. Il termine di prescrizione entro cui l’Inps può agire coattivamente
  4. La vicenda processuale
  5. L’Ordinanza n. 31010/2019 della Corte di Cassazione
  6. Domande frequenti
  7. Normativa

Cartelle di pagamento Inps

L’Inps quando deve riscuotere un credito (ad esempio previdenziale), dopo vari avvisi bonari di pagamento, procede con la notifica di una vera e propria cartella di pagamento, un atto che ha forza esecutiva immediata, come le cartelle esattoriali degli enti per la riscossione dei tributi.

Riscossione coattiva

Una volta notificata la cartella di pagamento, che, come detto, ha immediata efficacia esecutiva, se il debitore non paga, l’Inps può procedere con la riscossione forzata, cioè con il pignoramento di quote di pensione o con il pignoramento mobiliare di beni (ad esempio auto di proprietà del debitore) o immobiliare, sul patrimonio del debitore.

Il termine di prescrizione entro cui l’Inps può agire coattivamente

Una volta notificata la cartella di pagamento al debitore, l’Inps, entro 5 anni, può agire esecutivamente sul patrimonio del debitore stesso per riscuotere il proprio credito. Se non lo fa e se neanche provvede a notificare alcun atto interruttivo (ad esempio raccomandate a.r. con la richiesta di pagamento), il relativo diritto si prescrive, cioè si estingue.

La vicenda processuale

L’Inps ha notificato una cartella di pagamento ad una Società s.a.s. per il mancato pagamento di debiti previdenziali. Nei 5 anni successivi non ha però proceduto alla riscossione forzata del proprio credito, né alla notifica di alcun altro atto interruttivo di richiesta del pagamento. Già in primo grado il Giudice del lavoro ha accolto l’opposizione della Società contro una cartella di pagamento ritenuta prescritta poiché dal momento della notifica al momento dell’avvio dell’azione esecutiva erano trascorsi 10 anni.

La Corte d’appello respinge l’impugnazione dell’INPS avanzata nei confronti della sentenza di primo grado.

L’Ordinanza n. 31010/2019 della Corte di Cassazione

L’Inps ricorre in Cassazione e con Ordinanza n. 31010/2019 la Suprema Corte respinge il ricorso dell’Inps, ribadendo un principio già espresso dalle SU n. 23397/2016, oltre che in Sentenza n. 21704/2018, il quale stabilisce che, se nei cinque anni successivi alla notifica della cartella l’Istituto Nazionale di Previdenza non procede alla riscossione coattiva del credito previdenziale o non provvede a notificare alcun atto interruttivo (ad esempio raccomandate a.r. con la richiesta di pagamento), il relativo diritto si prescrive.

La Corte ribadisce che: “se nell’arco dei cinque anni dalla notifica della cartella non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione il credito si prescrive.

Domande frequenti

Se ricevo una notifica di una cartella di pagamento posso oppormi? Si certo, ma bisogna valutare se esistono motivi validi

C’è un termine massimo entro cui presentare opposizione? Si, in teoria nei 5 anni successivi, ma è necessario procedere molto velocemente se si vuole evitare l’esecuzione forzata (cioè i pignoramenti sui propri beni).

Presso chi si presenta il ricorso? Al Tribunale del Lavoro competente per territorio.

Posso presentarlo personalmente? No, solo tramite la difesa tecnica di un avvocato.

Normativa

Sentenza Corte Cassazione SS.UU. n. 23397/2016

Sentenza Corte di Cassazione n. 21704/2018

Ordinanza Corte di Cassazione n. 31010/2019

Codice civile artt. 2934-2943-2946

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