Indennità di frequenza: dislessia-discalculia

Riconoscimento dell’indennità di frequenza in favore di un ragazzino con dislessia e discalculia (c.d. “D.S.A.”)

Sommario

  1. Una sentenza rivoluzionaria
  2. La vicenda processuale
  3. Cosa sono la dislessia e la discalculia
  4. Domande frequenti
  5. Normativa

Una sentenza rivoluzionaria

La Sezione Lavoro del Tribunale di Messina con Sentenza del 16.06.2020 ha rovesciato l’iniziale rigetto del ricorso e ha riconosciuto il beneficio dell’indennità di frequenza in favore di un minore affetto da dislessia e discalculia.

La vicenda processuale

I genitori del minore affetto da dislessia e discalculia hanno presentato domanda presso la Commissione invalidi per il riconoscimento in favore del figlio dell’indennità di frequenza.

La Commissione Invalidi aveva rifiuto la richiesta, ritenendo che le disabilità certificate (dislessia e discalculia) non integrassero requisiti sanitari sufficienti al riconoscimento del beneficio assistenziale. I genitori non si sono arresi e hanno presentato ricorso presso il giudice del lavoro. Il Tribunale, nella iniziale fase sommaria per ATP (Art. 445 bis c.p.c.) aveva rigettato il ricorso dei genitori. Proseguito il giudizio nel merito, con una nuova CTU ed una valida CTP, il medico legale ha rovesciato la valutazione, con accoglimento del ricorso e sentenza di riconoscimento del beneficio in favore del minore. Vinta una battaglia di giustizia ed equità sociale!

Cosa sono la dislessia e la discalculia

La dislessia è una difficoltà nella capacità di leggere e scrivere in modo esatto e fluente.

La discalculia è una difficoltà nell’apprendimento del computo matematico e aritmetico, che si manifesta nell’identificazione e nella definizione e nella scrittura dei numeri, nell’associazione del numero alla quantità corrispondente, nella numerazione in ordine crescente e decrescente, nella risoluzione dei problemi.

Domande frequenti

La dislessia e discalculia sono sempre requisiti per il riconoscimento dell’indennità di frequenza? No, dipende dalla valutazione della Commissione invalidi.

L’indennità di frequenza spetta solo ai minori di 18 anni? Si, per i periodi di frequenza di istituti scolastici e/o centri riabilitativi e/o educativi.

A chi si presenta la domanda? All’Inps tramite un Patronato.

Quali documenti devo presentare? La documentazione medica che certifica le disabilità e patologie da cui è affetto il minore.

È condizionata a limiti di reddito? Si, gli stessi dell’invalidità.

I redditi considerati sono quelli personali del minore o quelli familiari? Solo quelli personali del minore.

Se la domanda viene rigettata? Si può presentare ricorso al Giudice del Lavoro.

C’è un termine entro cui fare ricorso? Si, 6 mesi dalla comunicazione del verbale di rigetto.

Normativa

Legge 11 ottobre 1990, n. 289

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