Incremento “al milione” delle pensioni invalidi

È ufficiale l’aumento delle pensioni d’invalidità con percentuale del 100%

SOMMARIO

  1. L’aumento delle pensioni agli invalidi civili
  2. Chi ne ha diritto
  3. La storica Sentenza della Corte costituzionale
  4. Il “Decreto Agosto”
  5. Il riconoscimento in automatico. La circolare INPS n. 107 del 23.09.2020
  6. Il riconoscimento su domanda
  7. Messaggio Inps n. 3960 del 28.10.2020
  8. Riassumendo
  9. Domande frequenti
  10. Normativa

L’aumento delle pensioni agli invalidi civili

È ufficiale l’aumento delle pensioni d’invalidità con percentuale del 100%.

Si passa dai circa 285 euro attuali fino a 651,50 euro al mese (importo che fa riferimento al 2019), per tredici mensilità.

L’incremento è stato concesso perché la somma di 286, 81 euro, inizialmente prevista per gli assegni della pensione d’invalidità, è stata dichiarata “insufficiente” dalla Corte Costituzionale, con sentenza pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 luglio 2020.

L’aumento è concesso in favore dei soggetti invalidi di età pari o superiore a 18 anni. La decorrenza dell’aumento parte dal mese di agosto ed è riconosciuta in automatico, salvo alcuni casi in cui necessita di domanda, come vedremo in seguito. Ma andiamo per gradi.

Chi ne ha diritto

Con la Sentenza n. 152 del 23 giugno 2020 la Corte Costituzionale ha ordinato la maggiorazione sugli assegni di invalidità, determinando, di fatto, quello oggi chiamiamo “l’incremento al milione”, diretto a sostenere i redditi degli invalidi civili con percentuale del 100% e che abbiano compiuto 18 anni.

Con il c.d. “Decreto Agosto”, il Governo ha disposto il riconoscimento dell’incremento al milione per gli invalidi civili totali, che percepiscono la pensione di inabilità. La pensione dunque ammonterà ad €. 651,51 mensili per 13 mensilità, con data di decorrenza a partire dal 20 luglio 2020.  

Chi percepisce pensioni di inabilità con tutti i requisiti previsti dalla normativa ha diritto all’adeguamento al milione a partire dai 18 anni.

La sentenza della Corte costituzionale

Con la sentenza n.152 del 23 giugno 2020, la Corte Costituzionale ha stabilito che “l’importo mensile della pensione di inabilità, di attuali euro 286,81 è innegabilmente, e manifestamente, insufficiente ad assicurare agli interessati il minimo vitale”.

Un importo di questo genere, hanno sottolineato i giudici, è troppo basso per poter permettere alle persone con disabilità di condurre una vita dignitosa.

Poco più di 280 euro mensili non permettono e non garantiscono il soddisfacimento di bisogni elementari comuni a tutti, come alimentarsi, vestirsi e anche pagare l’affitto di un’abitazione.

Infatti, l’articolo 38 della Costituzione, comma 1, recita: «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.»

La Corte ha quindi ordinato la maggiorazione sugli assegni di invalidità totale per gli invalidi di età pari o superiore agli anni diciotto.

La Corte Costituzionale, infatti, è intervenuta anche sul requisito anagrafico dichiarandolo irragionevole e discriminatorio e ritenendo che una maggior tutela debba essere riconosciuta agli invalidi civili totali non al compimento del 60esimo anni di vita, ma dal 18esimo anno di età.

Per questo motivo, il Decreto-legge 104/2020 ha disposto l’incremento al milione da un’età pari o superiore agli anni diciotto.

Il “Decreto Agosto”

Con il “Decreto Agosto” l’incremento al milione è stato esteso a tutti gli invalidi civili totali (sordi o ciechi) o ai percettori di pensioni di invalidità, dal 18esimo anno di età. 

Il decreto agosto, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale, ha esteso il diritto alla maggiorazione (c.d. “incremento al milione”) agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità (articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222), di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni.

Il riconoscimento in automatico. La circolare Inps n. 107 del 23.09.2020

L’INPS nella Circolare n. 107/2020, spiega criteri e requisiti, necessari per ottenere l’aumento al milione.

Gli invalidi civili totali (ciechi e sordi), già titolari di pensione d’invalidità, ricevono in automatico l’aumento al milione.

Non è quindi necessaria alcuna domanda da parte degli interessati.

L’aumento per gli aventi diritto sarà corrisposto con le mensilità di novembre e dicembre 2020, con le quali saranno messe in pagamento anche le somme arretrate dovute dal 20 luglio 2020.

L’importo spettante, per il 2020, è di 651,51 euro per 13 mensilità, nel rispetto dei limiti di reddito previsti dalla norma (8.469,63 euro per i beneficiari non coniugati e 14.447,42 euro, cumulati con il coniuge, per quelli coniugati).

Come si legge nella circolare dell’INPS, gli invalidi civili per ottenere l’incremento al milione in forma automatica devono rientrare nei seguenti limiti di reddito per l’anno 2020:

  • Invalido celibe (non coniugato) con un reddito che non risulti maggiore di 8.469,63euro;
  • Invalido coniugato con reddito annuo complessivo (cumulato con il coniuge) fino a 14.447,42 euro, mentre per il reddito proprio il limite reddituale non deve superare il valore di 8.469,63.

Attenzione! La maggiorazione economica concorre al computo dei redditi. Ciò significa che se entrambi i coniugi avessero diritto a percepire l’aumento, tale beneficio potrebbe essere riconosciuto solo a uno dei coniugi se si supera la soglia sopra indicata. Ad esempio, se dal calcolo dei redditi cumulati, si raggiunge la soglia di reddito necessaria per ottenere il beneficio, uno dei coniugi potrebbe non aver diritto all’incremento.

Il riconoscimento su domanda

È invece prevista la richiesta su domanda per il riconoscimento dell’incremento per i titolari di pensione di inabilità (Art. 2 L. 222/84): essi dovranno presentare l’istanza per il riconoscimento dell’aumento al milione.

L’incremento al milione viene riconosciuto ai percettori di pensione di inabilità (articolo 2 della legge n. 222/1984), con un’età anagrafica maggiore di anni 18. Viene attribuita una maggiorazione dell’assegno sociale del valore di circa 516,46 euro al mese, erogato per 13 mensilità. Un diritto riconosciuto sul presupposto che i titolari di pensione di inabilità rientrino nei limiti reddituali esposti sopra.

I titolari devono presentare un’apposita domanda.

La richiesta va presentata all’INPS attraverso i canali online, se in possesso delle credenziali di accesso, oppure tramite gli intermediari Caf o patronati.

Attenzione! L’istanza viene riconosciuta dall’Istituto in forma retroattiva. Tuttavia, è necessario segnalare in modo chiaro la richiesta degli arretrati. Nello specifico, come si legge dal messaggio dell’INPS i richiedenti dovranno precisare nel campo indicato alla voce “NOTE” la frase riportante la seguente dicitura: “Richiedo il riconoscimento della maggiorazione con decorrenza dal 1° Agosto 2020”.

Messaggio Inps n. 3960/2020

Con il Messaggio n. 3960/2020 l’Inps chiarisce le modalità per la richiesta.

Innanzitutto, i soggetti indicati nel paragrafo precedente (i titolari di pensione di inabilità Art. 2 L. 222/84) dovranno presentare una domanda di ricostituzione, utilizzando l’apposito servizio online sul sito dell’Inps, oppure rivolgendosi alla Struttura territoriale Inps della propria città o a un Istituto di patronato regolarmente abilitato a prestare tale servizio di assistenza.

Una volta effettuata la ricostituzione reddituale la Struttura territoriale procederà alla verifica del diritto alla maggiorazione e, in presenza dei prescritti requisiti, al riconoscimento del beneficio.

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, le pensioni di importo superiore ai mille euro devono essere accreditate esclusivamente su conto corrente postale o bancario, su libretto postale o su carta prepagata abilitata.

Pertanto, i pensionati che riscuotono la pensione in contanti e che, per effetto della maggiorazione, hanno diritto a un importo mensile complessivo superiore ai mille euro, ove non ne siano già titolari, dovranno avere un conto corrente bancario o postale, un libretto postale o una carta prepagata, identificati dall’apposito codice IBAN, intestato al titolare della prestazione, su cui desiderano che sia accreditata la pensione.

Il relativo IBAN dovrà essere immediatamente comunicato all’INPS, mediante variazione delle modalità di pagamento che potrà essere richiesta direttamente all’ufficio postale o sportello bancario dove è instaurato il rapporto finanziario. Sarà l’Ente pagatore a comunicare la variazione all’INPS.

In alternativa, la comunicazione potrà avvenire utilizzando l’apposito servizio online “Variazione dell’ufficio pagatore per prestazioni pensionistiche” o rivolgendosi ad un intermediario abilitato (Caf o Patronato).

Riassumendo

L’incremento al milione è concesso in via automatica senza necessità di apposita domanda:

  1. Se si hanno 18 anni d’età;
  2. Se si è riconosciuti invalidi civili con percentuale del 100%;
  3. Se si ha un reddito personale fino a €. 8.469,63 per il pensionalo solo;
  4. Se si ha un reddito personale di €. 14.447,42 per il pensionato coniugato;

L’incremento al milione è concesso con apposita domanda:

  1. Se si hanno 18 anni d’età;
  2. Se si è titolari di pensione di inabilità (Articolo 2 della legge n. 222/1984);
  3. Se si ha un reddito personale fino a €. 8.469,63 per il pensionalo solo;
  4. Se si ha un reddito personale di €. 14.447,42 per il pensionato coniugato.

DOMANDE FREQUENTI

C’è un termine massimo entro cui presentare domanda? No, si può sempre presentare istanza.

Se non ho ancora compiuto 18 anni già posso presentare domanda? No, bisogna attendere il compimento dei 18 anni.

Se non ho ancora ricevuto l’aumento cosa posso fare? Rivolgersi alla Struttura territoriale Inps della propria città oppure ad un Caf o Patronato.

Dove e a chi presento la domanda di ricostituzione? Si può presentare presso la Struttura territoriale Inps della propria città oppure attraverso un Caf o Patronato.

Quali documenti devo presentare? Potrebbe essere necessario presentare la propria dichiarazione dei redditi (se si produce).

E se sono sposato? Sarà necessario fornire anche la dichiarazione dei redditi del proprio coniuge (se li produce).

Se non sono sposato, ma convivo stabilmente, devo presentare la dichiarazione dei redditi del mio convivente? Al momento l’Inps richiede di conoscere i redditi solo in caso di matrimonio.

Normativa

Sentenza Corte costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020;
Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222

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