La legge n. 104/92. Un rapido vademecum

La Legge n. 104 del 1992 prevede numerose misure a sostegno delle persone affette da disabilità. Vediamone alcune tra le principali.

Sommario

  1. Chi ha diritto a godere dei benefici della L. 104
  2. L’articolo 3 comma 3 della L. 104/92
  3. I permessi retribuiti
  4. La sede di lavoro
  5. Le agevolazioni fiscali
  6. Lavoro notturno
  7. Congedo straordinario per i beneficiari della L. 104
  8. Domande frequenti
  9. Normativa

Chi ha diritto a godere dei benefici della L. 104

La legge 104 è denominata “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

Le persone handicappate sono affette da “una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

L’handicap è grave “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.

Questi i presupposti per il riconoscimento dei benefici che la Legge 104.

L’articolo 3 comma 3 della L. 104/92

Come accennato, per poter beneficiare di alcuni tra i benefici previsti dalla L. 104 è necessario che l’handicap sia grave.

Il concetto di Handicap grave è definito dall’articolo 3 comma 3 della legge, il quale, come abbiamo visto, stabilisce che se la invalidità, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, in modo da rendere necessario un’assistenza permanente, continuativa e totale, in questi casi si può definire “grave”.

I permessi retribuiti

Certamente il principale beneficio concesso dalla L. 104 è rappresentato dai permessi retribuiti dal lavoro.

I permessi retribuiti possono essere utilizzati o dalla persona affetta da disabilità grave oppure da chi le fornisce assistenza e sono concessi solo se il soggetto che richiede o per il quale si richiede il permesso non sia ricoverato a tempo pieno in una struttura specializzata.

I permessi retribuiti possono essere richiesti al proprio datore di lavoro, pubblico o privato, da:

a) disabili con contratto individuale di lavoro dipendente (anche part-time).

Sono invece esclusi i lavoratori autonomi e parasubordinati, i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati in giornata, i lavoratori a domicilio e quelli addetti ai lavori domestici e familiari;

b) genitori lavoratori dipendenti: madre e/o padre biologici, adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità anche non conviventi;

c) coniuge lavoratore dipendente;

d) parenti o affini entro il II grado lavoratori dipendenti: figli, nonni, nipoti, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati del soggetto disabile con lui conviventi;

e) parenti o affini entro il III grado lavoratori dipendenti: zii, nipoti, bisnonni, bisnipoti nel caso in cui genitori o il coniuge abbiano già compiuto i 65 anni ovvero in caso di mancanza, o patologie invalidanti degli altri soggetti sopra individuati.

I permessi retribuiti consistono per il lavoratore disabile in tre giorni di riposo al mese, da poter godere anche in modo frazionato in ore o, in alternativa, in riposi giornalieri di una o due ore.

Per i genitori e i familiari lavoratori, che devono assistere il disabile si deve distinguere in base all’età dell’assistito:

a) genitori con figlio disabile di età inferiore ai tre anni: hanno diritto al prolungamento del congedo parentale previsto fino al compimento dell’ottavo anno di vita del figlio, per un periodo massimo di ulteriori tre anni. La condizione è che però il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, ovvero che, in caso di ricovero, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Hanno diritto a tre giorni di permesso mensile fruibili anche alternativamente; riposi orari di una o due ore per giorno a seconda dell’orario di lavoro. La fruizione dei benefici non è cumulativa, cioè si dovrà scegliere tra le due alternative.

b) genitori con figlio disabile di età compresa tra i tre e gli otto anni: hanno diritto al prolungamento del congedo parentale previsto fino al compimento dell’ottavo anno di vita del figlio, per un periodo massimo di ulteriori tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, ovvero che, in caso di ricovero, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore; hanno diritto a tre giorni di permesso mensile fruibili anche alternativamente. Non hanno diritto anche ai riposi orari.

c) genitori, coniuge e parenti di disabile maggiorenne: tre giorni al mese di permesso retribuito.

La sede di lavoro

Il lavoratore maggiorenne con handicap grave ha il diritto di scegliere, quando ciò è possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Questo diritto è riconosciuto anche al coniuge, al convivente, al parente o all’affine entro il II grado. Spetta anche al parente o all’affine entro il III grado del disabile, ma solo se i suoi genitori, il suo coniuge o la parte dell’unione civile hanno compiuto i 65 anni di età o se sono affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti.

Inoltre, tutti questi soggetti non possono essere trasferiti dal datore di lavoro in una diversa sede di lavoro, a meno che la loro presenza nella sede attuale sia incompatibile (ad esempio per tensioni nell’ambiente di lavoro o contrasti importanti con i colleghi o superiori).

Le agevolazioni fiscali

Al disabile che gode dei benefici della L. 104 sono anche riconosciute alcune agevolazioni di carattere fiscale.

Agevolazioni per l’acquisto dell’auto

In particolare, per l’acquisto dell’auto egli ha diritto:

•   alla detrazione del 19% dei costi sostenuti, entro alcuni limiti di spesa massimi

•   all’applicazione dell’Iva al 4%

•   all’esenzione dal bollo e dall’imposta sui passaggi di proprietà.

Queste agevolazioni si estendono anche ai familiari del disabile, purché sia fiscalmente a loro carico.

Agevolazioni per l’acquisto di strumenti informatici

I beneficiari della legge 104, anche se non sono affetti da handicap grave, possono beneficiare della detrazione del 19% e dell’Iva al 4% anche per l’acquisto di pc, telefoni, tablet e altri strumenti informatici.

Agevolazioni per spese mediche e assistenza

La detrazione al 19% è inoltre riconosciuta per le spese mediche specialistiche e per l’acquisto di poltrone per disabili, mezzi d’ausilio alla deambulazione e altri ausili specifici.

Agevolazioni per l’abbattimento di barriere architettoniche

Infine, per l’abbattimento delle barriere architettoniche si ha diritto alla detrazione Irpef del 36%, che si applica solo sull’eccedenza di spesa nel caso in cui il disabile benefici anche del bonus per gli interventi di ristrutturazione.

Lavoro notturno

I lavoratori che prestino assistenza a un familiare disabile ai sensi della legge 104 non sono obbligati a prestare lavoro notturno (D. lgs. N. 151/2001).

Congedo straordinario per i beneficiari della L. 104

I familiari di una persona affetta da disabilità grave ai sensi della legge 104 possono beneficiare anche di un congedo straordinario retribuito, continuativo o frazionato, della durata massima di due anni. Per la stessa persona disabile, il congedo può essere goduto da una sola persona, secondo un ordine di preferenza preciso stabilito dalla legge (D. lgs. N. 151/2001).

Domande frequenti

Dove e a chi presento la domanda per il riconoscimento della L. 104? Si può presentare attraverso un Patronato.

Quali documenti devo presentare? La documentazione medica che certifichi le disabilità.

È condizionata a limiti di reddito? No, assolutamente.

Se sono già beneficiario di L. 104 a chi devo presentare domanda per godere dei permessi retribuiti? Al datore di lavoro.

Può godere delle agevolazioni fiscali sull’acquisto dell’auto anche un familiare del disabile con L. 104? Si, purché il disabile sia fiscalmente a carico del familiare che vuole procedere all’acquisto.

I genitori di un figlio disabile minore di 3 anni devono scegliere tra il congedo parentale e i permessi mensili o orari? Si, le misure sono alternative e non cumulabili.

I genitori di figlio disabile tra i 3 e gli 8 anni possono chiedere anche i permessi orari? No.

Chi assiste un disabile beneficiario di L. 104 può chiedere i permessi retribuiti anche se il disabile è ricoverato a tempo pieno in struttura specializzata? No

Normativa

L. n. 104/92

Decreto legislativo n. 151/2001

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